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Novità fiscali

Abrogazione dell'esonero dall'applicazione della ritenuta d'acconto alle provvigioni corrisposte agli agenti e ai mediatori di assicurazione


La legge di Bilancio 2024 ha modificato il quinto comma dell'art. 25-bis del Dpr n. 600/1973, abrogando la disposizione nella parte in cui prevedeva l'esonero dall'applicazione della ritenuta d'acconto alle provvigioni percepite dagli agenti e dai mediatori di assicurazione.



L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 7/E del 21 marzo 2024, ha fornito le istruzioni operative agli Uffici, per garantire l'uniformità di azione.




Ambito di applicazione



La manovra 2024 ha modificato l'art. 25-bis del Dpr 600/1973 che prevede l'esonero dall'applicazione della ritenuta d'acconto alle provvigioni di agenti e mediatori. Per effetto di questa modifica il regime di esonero dalla ritenuta d'acconto non trova più applicazione nei confronti degli agenti e dei mediatori di assicurazione. A questi si applicano, pertanto, le disposizioni normative relative all'obbligo di ritenuta sulle provvigioni declinate nel citato articolo 25-bis.



Assoggettate a ritenuta sono anche le provvigioni percepite dagli intermediari iscritti nella sezione d) del RUI nell'ambito di prestazioni rese direttamente a imprese di assicurazione.



La predetta ritenuta si applica pure a tutte le provvigioni dovute per l'attività d'intermediazione assicurativa, anche se esercitata a titolo accessorio rispetto all'attività principale, percepite da soggetti iscritti al RUI, alle sezioni e) ed f), nell'ambito di prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione.




Decorrenza della modifica



La modifica introdotta dalla legge di Bilancio 2024 trova applicazione a partire dal 1° aprile 2024. La ritenuta di cui all'art. 25-bis va operata all'atto del pagamento della provvigione. Rilevano, pertanto, i pagamenti delle provvigioni effettuati a decorrere dal 1°aprile 2024, a prescindere dal momento della loro maturazione.



Qualora l'agente, il mediatore, il rappresentante di commercio o il procacciatore d'affari trattiene direttamente la provvigione a lui spettante, è tenuto di rimettere ai propri committenti, proponenti o mandanti anche l'importo corrispondente alla ritenuta stessa. La ritenuta si considera operata nel mese successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute e dovrà essere versata dai committenti entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui le ritenute sono operate.



L'effettuazione della ritenuta sulle provvigioni segue il criterio di cassa, mentre per quanto concerne lo scomputo della stessa, la norma prevede che la ritenuta possa essere scomputata dall'imposta relativa al periodo d'imposta di competenza, purché già operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale o dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale è operata.




Determinazione della ritenuta in misura ridotta



Resta invariata la disciplina del calcolo delle ritenute che devono essere commisurate al 50% dell'ammontare delle provvigioni, salvo il caso in cui i percipienti dichiarino ai loro committenti che nell'esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi. In tal caso la ritenuta è commisurata al 20% dell'ammontare delle provvigioni.



L'applicazione della ritenuta d'acconto nella misura indicata nel secondo comma del predetto art. 25-bis è subordinata alla presentazione al committente, da parte del percipiente le provvigioni, di apposita dichiarazione contenente i dati identificativi del percipiente stesso nonché l'attestazione di avvalersi in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi.



In considerazione del fatto che la modifica sarà efficace dal 1°aprile prossimo, successivamente al termine ordinario per la presentazione della comunicazione, la circolare ritiene che le comunicazioni degli agenti e dei mediatori di assicurazione possano pervenire entro i 15 giorni successivi alla decorrenza della norma, ossia entro il 16 aprile 2024.



La trasmissione della suddetta dichiarazione può avvenire anche tramite Pec.




Ulteriori precisazioni



A seguito dell'abrogazione dell'esonero dall'obbligo di effettuare le ritenute sulle provvigioni spettanti ad agenti e mediatori di assicurazione, il committente, in qualità di sostituto d'imposta, dovrà provvedere al rilascio della Certificazione Unica al percipiente e alla trasmissione all'Agenzia delle Entrate.



L'abrogazione dell'esonero dall'applicazione della ritenuta alle provvigioni di agenti e mediatori di assicurazione non ha riflessi sui profili attinenti agli obblighi di fatturazione previsti dalla normativa Iva.



Le prestazioni di servizi rese alle imprese assicurative dagli anzidetti intermediari nell'ambito dei rapporti di agenzia e mediazione, infatti, fruiscono del regime di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto.



La modifica in commento non comporta l'insorgenza in capo agli intermediari assicurativi di cui trattasi dell'obbligo di rilascio della fattura, ancorché le provvigioni percepite dagli stessi debbano essere assoggettate a ritenuta a titolo di acconto.



(Vedi circolare n. 7 del 2024)