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Novità fiscali

Crediti d'imposta per investimenti 'Transizione 4.0'


Il decreto legge n. 39/2024 all'articolo 6 ha disposto che per la fruizione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e dei crediti d'imposta per investimenti in attività di Ricerca & sviluppo, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente l'ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.



Sempre l'articolo 6 del citato decreto legge dispone che per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui alla legge di Bilancio 2021, relativi all'anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione effettuata secondo le modalità di cui al decreto direttoriale del Ministero delle Imprese del Made in Italy.



Con due risoluzioni, entrambe del 2021, l'Agenzia delle Entrate ha istituito una serie di codici tributo per i crediti d'imposta interessati dalle disposizioni espresse. Sempre l'Amministrazione finanziaria, con la risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024, ha sospeso l'utilizzo in compensazione mediante modello F24 per i codici tributo '6936' e '6937', quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come 'anno di riferimento' 2023 o 2024. Parimenti sospesi i codici tributo '6938', '6939' e '6940', quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come 'anno di riferimento' il 2024.



(Vedi risoluzione n. 19 del 2024)

Aggiornamento della cartografia catastale e dell'archivio censuario del Catasto Terreni. Estensione della procedura Pregeo 10


L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 20/E del 18 aprile 2024, illustra le novità introdotte dalla nuova versione '10.6.3 - APAG 2.15' della procedura Pregeo 10, con la quale sono state implementate nuove funzionalità migliorative, finalizzate all'uniformità delle lavorazioni da parte degli Uffici ed alla semplificazione delle funzionalità per la predisposizione degli atti geometrici di aggiornamento catastale da parte dei tecnici professionisti. Il documento di prassi amministrativa riporta le novità introdotte con la nuova versione della procedura Pregeo 10, nei diversi ambiti di intervento.



Pregeo è una procedura ad uso di professionisti per la predisposizione su supporto informatico e la presentazione agli Uffici delle Entrate degli atti geometrici di aggiornamento catastali. Questi atti di aggiornamento catastale sono costituiti da frazionamenti tipo mappale, tipo frazionamento + tipo mappale e tipo particellare.



La nuova versione del software, la '10.6.3 - APAG 2.15', consente la compilazione guidata e la dematerializzazione della lettera d'incarico, nel rispetto del format allegato alla circolare n. 49/T del 1996. Permette l'automazione delle operazioni di frazionamento degli Enti Urbani, con l'introduzione di nuove funzionalità sia nel software disponibile ai professionisti sia nelle funzionalità disponibili agli operatori degli Uffici. Tra le novità si segnala anche la facoltà di utilizzo di un modello per il trattamento dei dati censuari c.d. 'blindato', caratterizzato da un irrigidimento delle operazioni di controllo automatico.



La procedura Pregeo 10 nella nuova versione introduce un sistema di tracciamento del flusso di rilascio degli estratti di mappa richiesti dal professionista mediante la piattaforma Sister nonché la facoltà di richiedere, a partire dal 18 aprile 2024, un estratto di mappa cosiddetto 'evoluto', ossia un nuovo prodotto di consultazione moderno che consente l'integrazione dei contenuti relativi alle informazioni cartografiche e dell'archivio censuario del Catasto Terreni con le informazioni censuarie relative al Catasto Fabbricati, nei casi in cui l'operazione catastale riguardi gli Enti urbani e vada ad incidere su unità immobiliari urbane già censite al Catasto Fabbricati.



Decorrenza



Dal 18 aprile 2024 gli atti di aggiornamento geometrico sono predisposti con la versione '10.6.3 - APAG 2.15' della procedura Pregeo 10. La versione '10.6.2 - APAG 2.12' sarà supportata da Sogei fino al 30 giugno 2024. A decorrere dal 1°maggio 2024, gli atti di aggiornamento geometrico recanti la lettera d'incarico e quelli concernenti il frazionamento di Enti Urbani, riconducibili all'ambito di applicazione della circolare n. 11/E/2023, ad eccezione di quelli presentati nei territori in cui vige il sistema del libro fondiario, dovranno essere predisposti con la versione '10.6.3 - APAG 2.15' della procedura Pregeo 10.



(Vedi risoluzione n. 20 del 2024)

Istituzione del codice tributo per il versamento della Flat tax incrementale 2023


La legge di Bilancio 2023 ha previsto, per il solo anno 2023, che le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, diverse da quelle che applicano il regime forfetario, possono applicare un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali.



Per consentire il versamento mediante il modello F24 della citata imposta sostitutiva l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 21/E del 18 aprile 2024, ha istituito il codice tributo '1731' denominato 'Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali - Flat tax incrementale - Art. 1, commi da 55 a 57, della legge n. 197/2022'.



Il codice tributo è esposto nella sezione 'Erario', in corrispondenza delle somme indicate nella colonna 'importi a debito versati', con l'indicazione nel campo 'Anno di riferimento' dell'anno d'imposta per cui si effettua il versamento, nel formato 'AAAA'.



(Vedi risoluzione n. 21 del 2024)

Dlgs n. 1/2024 'Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari' - Misure in materia di dichiarazioni fiscali


Il Decreto legislativo n. 1/2024 contiene misure che attuano principi e criteri direttivi dettati dalla delega fiscale. In particolare, il decreto Adempimenti attua le disposizioni della delega finalizzate a prevedere una revisione generale degli adempimenti tributari. L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 8/E dell'11 aprile 2024, ha fornito le istruzioni operative agli Uffici, per garantirne l'uniformità di azione.



Le misure di razionalizzazione e semplificazione in materia di dichiarazioni fiscali, previste dal decreto Adempimenti, sono esaminate nell'ambito dei seguenti paragrafi:


  • semplificazioni a favore di persone fisiche non titolari di partita Iva;

  • semplificazioni a favore dei titolari di partita Iva;

  • semplificazioni a favore dei sostituti d'imposta;

  • revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni.



SEMPLIFICAZIONI A FAVORE DELLE PERSONE FISICHE NON TITOLARI DI PARTITA IVA



Il decreto Adempimento introduce una modalità di presentazione semplificata della dichiarazione dei redditi precompilata in favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente.



Da quest'anno l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti le informazioni in proprio possesso che possono essere modificate o confermate. Una volta definite dette informazioni saranno riportate automaticamente nel mod. 730, facilitando la compilazione della dichiarazione precompilata.



A partire dalle dichiarazioni presentate nel 2024, il decreto Adempimenti introduce novità sull'ambito di applicazione soggettivo e oggettivo di presentazione del modello 730. A tutti i contribuenti non titolari di partita Iva viene estesa la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi semplificata, già ammessa per i titolari di reddito di lavoro dipendente assimilati.



L'articolo 20 del decreto Adempimenti estende l'ambito oggettivo delle informazioni oggetto di trasmissione all'Agenzia delle Entrate, da parte dei soggetti terzi, ai fini dell'elaborazione della precompilata. Al fine di incrementare le informazioni a disposizione del Fisco e di rendere più completa la dichiarazione precompilata, il decreto consente al Mef di individuare i termini e le modalità per la trasmissione telematica oltre che dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'Irpef, anche di quelli concernenti i redditi percepiti dai contribuenti.




SEMPLIFICAZIONI A FAVORE DEI TITOLARI DI PARTITA IVA



A partire dai modelli relativi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, il decreto Adempimenti dispone una progressiva eliminazione dai modelli di dichiarazione relativi all'imposta sui redditi, all'Irap e all'Iva delle informazioni non rilevanti ai fini della liquidazione dell'imposta come pure delle informazioni acquisibili dall'Agenzia delle Entrate tramite i sistemi di interoperabilità delle banche dati proprie e di altre amministrazioni.



Sono progressivamente ridotte anche le informazioni relative ai crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici da indicare nei modelli dichiarativi. Viene meno, pertanto, l'obbligo di indicare nella dichiarazione i crediti d'imposta per i quali la norma istitutiva riconosce, quale unica modalità di utilizzo, la compensazione orizzontale.



Sul tema dei crediti d'imposta l'articolo 13 del decreto Adempimenti stabilisce che per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022 il mancato riporto nei modelli dichiarativi delle informazioni relative ai crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici non comporta la decadenza dal beneficio. Ciò, a condizione che tali crediti d'imposta siano spettanti e che non costituiscano aiuti di Stato o aiuti de minimis.




SEMPLIFICAZIONI A FAVORE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA



L'intento di alleggerire l'onere dichiarativo investe anche i sostituti d'imposta che corrispondono compensi ai contribuenti che applicano il regime forfettario ovvero il regime fiscale di vantaggio. Dall'anno d'imposta 2024 i committenti dei predetti contribuenti sono esonerati dagli adempimenti in materia di certificazione unica. L'esonero dal rilascio, dalla sottoscrizione, consegna e trasmissione della CU non pregiudica la possibilità per le Entrate di disporre delle informazioni reddituali relative ai contribuenti forfetari, fornite fino all'anno d'imposta 2023 con la CU, in quanto tali dati sono reperibili, a decorrere dal 2024, con la fattura elettronica. Ricordiamo che dallo scorso 1°gennaio questa modalità di fatturazione è diventata obbligatoria per tutti i contribuenti indipendentemente dal regime fiscale adottato.



Anche ai soggetti obbligati a operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi che costituiscono redditi di lavoro dipendente o autonomo, il decreto Adempimenti consente di comunicare l'importo delle ritenute e delle trattenute operate, gli eventuali importi a credito, nonché gli altri eventuali elementi informativi. Tale nuova modalità di comunicazione trova applicazione a partire dai versamenti delle ritenute e trattenute relative alle dichiarazioni dell'anno d'imposta 2025. Possono avvalersi di tale strumento i sostituti d'imposta che, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione, hanno un numero complessivo di dipendenti non superiore a cinque.




REVISIONE DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI



L'articolo 11 del decreto Adempimenti ridefinisce i termini di presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi, di Irap e di dichiarazione dei sostituti d'imposta. Anche il decreto legislativo n. 13/2024 ha modificato i termini di presentazione delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.



Scopo degli interventi normativi espressi è quello di anticipare il controllo delle dichiarazioni presentate e, di conseguenza, dell'erogazione di eventuali rimborsi richiesti. L'anticipo concerne pure i tempi per la messa a disposizione delle dichiarazioni precompilate e la pubblicazione dei programmi informatici di ausilio alla trasmissione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli ISA.



Considerato che le nuove scadenze entrano in vigore, per la generalità dei contribuenti, dal prossimo 2 maggio, il legislatore, con il decreto Adempimenti, ha previsto che i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, per i quali il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023 scade successivamente alla data del 2 maggio 2024, trasmettono la medesima entro i termini di presentazione previgenti. Per data che scade successivamente alla data del 2 maggio 2024 si intende quella di presentazione della dichiarazione in base alle disposizioni previgenti alle novelle in commento.



Per il solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 il Dlgs n. 13/2024 ha previsto che i termini di presentazione dei modelli Redditi e Irap sono posticipati rispetto ai termini stabiliti 'a regime' dal decreto Adempimenti:


  • al 15 ottobre 2024, per la trasmissione telematica da parte delle persone fisiche, delle società o associazioni di cui all'art. 5 del Tuir e dei soggetti passivi Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare;

  • al quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, per la trasmissione telematica da parte dei soggetti passivi Ires con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.


Solo per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi e Irap sono fissati dal Dlgs n. 13/2024 al:


  • tra il 15 aprile e il 30 giugno 2025, per le persone fisiche che presentano la dichiarazione tramite un ufficio di Poste italiane Spa;

  • tra il 15 aprile e il 30 settembre 2025, per la trasmissione telematica da parte delle persone fisiche, delle società o associazioni di cui all'art. 5 del Tuir e dei soggetti passivi Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare;

  • entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, per i soggetti passivi Ires con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.


A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, i termini iniziali e di scadenza di presentazione delle dichiarazioni sono disciplinati 'a regime' secondo quanto previsto dal decreto Adempimenti. In particolare, i termini di presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e Irap sono così ridefiniti:


  • tra il 1°aprile e il 30 giugno dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, per le persone fisiche che presentano la dichiarazione tramite un ufficio di Poste italiane Spa;

  • tra il 1°aprile e il 30 giugno dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, per la trasmissione telematica da parte delle persone fisiche, delle società o associazioni di cui all'art. 5 del Tuir e dei soggetti passivi Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare;

  • entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, per i soggetti passivi Ires con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.


Per effetto del combinato disposto del Dlgs n. 13/2024 e del decreto Adempimenti, i periodi di presentazione, in via telematica, delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta (mod. 770) sono così ridefiniti:


  • per l'anno d'imposta 2024, dal 15 aprile al 31 ottobre 2025;

  • a decorrere dall'anno d'imposta 2025, dal 1°aprile al 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento.



Le anzidette modifiche normative introducono, pertanto, anche per i sostituti d'imposta una decorrenza iniziale del termine di presentazione del mod. 770, confermando la data di scadenza al 31 ottobre.



(Vedi circolare n.8 del 2024)

Istituzione del codice tributo per l'utilizzo del credito d'imposta in favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali per attività sportive - Legge regionale del Friuli-Venezia-Giulia


La Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia con la legge regionale n. 22 del 28 dicembre 2022 ha riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali relative a progetti di promozione e organizzazione di attività sportive e di valorizzazione dell'impiantistica sportiva.



Il Regolamento n. 175/2023 definisce le condizioni per la concessione del contributo e all'articolo 26 stabilisce che il credito d'imposta non può essere chiesto a rimborso ed è utilizzabile in compensazione. Prevede, inoltre, che la presentazione del mod. F24 avvenga esclusivamente tramite i servizi telematici delle Entrate.



Per consentire l'utilizzo in compensazione da parte dei beneficiari dell'agevolazione in parola, l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 17/E del 27 marzo 2024, ha istituito il codice tributo '7066' così denominato: 'Credito d'imposta per erogazioni liberali relative a progetti di promozione e organizzazione di attività sportive e di valorizzazione dell'impiantistica sportiva - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Art. 6, comma 69, legge regionale 28 dicembre 2022 n. 22'.



(Vedi risoluzione n. 17 del 2024)

Codici tributo per il versamento delle somme derivanti dal recupero del credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte del sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale


Il decreto legislativo n. 175/20214, all'articolo 15, ha disposto che le somme rimborsate ai percipienti sulla base dei prospetti di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e dei risultati contabili trasmessi dai Caf e dai professionisti abilitati sono compensate dai sostituti d'imposta esclusivamente con le modalità di cui all'art. 17 Dlgs n. 241/1997, nel mese successivo a quello in cui è stato effettuato il rimborso.



Per consentire il versamento, tramite mod. F24 e F24 EP, delle somme dovute a seguito degli atti di recupero per l'utilizzo indebito in compensazione del credito relativo alle somme rimborsate a seguito di assistenza fiscale, l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 18/E del 27 marzo 2024, ha istituito i codici tributo da '7901' a '7908'.



(Vedi risoluzione n. 18 del 2024)