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Novità fiscali

Cause il cui valore non ecceda la somma di euro 1.033,00 e atti e provvedimenti ad essi relativi - Esenzione dall'imposta di registro. Ambito applicativo


Premessa



L'articolo 46 della legge n. 374/1991 prevede che: 'Le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato secondo gli importi previsti dall'articolo 13 del testo unico di cui al Dpr n. 115/2002 e successive modificazioni'. La disposizione introduce una deroga alla disciplina generale concernente la tassazione degli atti dell'autorità giudiziaria, recata dagli articoli 37 del Tuir.



In relazione all'ambito applicativo del citato articolo 46, l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 97/E/2014, ha precisato che il regime esentativo per valore si applica non solo in relazione agli atti e provvedimenti relativi al giudizio di primo grado dinanzi al Giudice di pace, ma anche a quelli emessi dai giudici ordinari nei successivi gradi di giudizio in sede di impugnazione delle sentenze emesse dal Giudice di pace medesimo.



L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 30/E del 29 luglio 2022, ha fornito ulteriori indicazioni in materia, tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale che ha progressivamente superato quanto previsto dalla risoluzione n. 97/E/2014. Il documento di prassi amministrativa, al passo con l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità, rivede e supera i chiarimenti forniti nel 2014.



Recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità



I contenuti della risoluzione n. 97 sono stati rivisti alla luce di alcune pronunce della Cassazione dalle quali emerge che la ratio dell'agevolazione prescinde dal grado di giudizio e dall'organo giudicante: a rilevare è il valore modesto della controversia e delle spese di giudizio. Tale principio è stato ribadito dalle ordinanze n. 4725 del 22 febbraio 2021 e nn. 5857 e 5858 del 3 marzo 2021 della Cassazione, con riferimento a controversie promosse fin dal primo grado avanti uffici giudiziari diversi dal Giudice di pace.



Atti e provvedimenti esenti ai sensi dell'articolo 46 della legge n. 374/1991



In virtù dell'orientamento espresso e allo scopo di allinearsi alla richiamata giurisprudenza per assicurare uniformità di trattamento delle situazioni analoghe a quelle prese in considerazione dalle pronunce menzionate, la circolare ritiene di applicare la disposizione di favore contenuta nell'articolo 46 della legge n. 374/1991 a tutti gli atti e provvedimenti relativi a controversie il cui valore non ecceda la somma di 1.033,00 euro, indipendentemente dal grado di giudizio e dall'ufficio giudiziario adito, con il superamento delle precedenti indicazioni in materia.



La disposizione esentativa in argomento si applica anche agli atti giudiziari, così come individuati dalla Nota II posta in calce all'articolo 8 della Tariffa, Parte I, allegata al Dpr n. 131/1986, per i quali trova applicazione l'imposta di registro in misura fissa in quanto dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti ad Iva. Anche in tali casi, pertanto, non è dovuta neanche l'imposta in misura fissa.



La circolare precisa che la previsione esentativa non risulta applicabile alle disposizioni negoziali contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati, enunciati nell'atto dell'autorità giudiziaria interessato dall'agevolazione in esame, che restano soggetti a tassazione in ottemperanza alle previsioni recate dall'articolo 22 Dpr n. 131/1986. L'agevolazione è esclusa in quanto la disposizione di favore riguarda esclusivamente 'Le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di 1.033,00 euro e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi…'.



(Vedi circolare n. 30 del 2022)