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Novità fiscali

Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina (c.d. decreto Ucraina) - Contributo straordinario contro il caro bollette


PREMESSA



Il decreto legge 'Ucraina' (Dl n. 21 del 21 marzo 2022) ha previsto l'applicazione di un contributo una tantum a carico degli operatori del settore energetico. Il contributo è dovuto sull'extragettito ovvero sull'incremento del saldo tra le operazioni attive e passive Iva, risultanti dalla Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva (LIPE) del periodo dal 1°ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo delle medesime operazioni del periodo dal 1°ottobre 2020 al 30 aprile 2021.



Il contributo solidaristico è stabilito nella misura del 25% dell'anzidetto incremento e si applica se questo è superiore al 10% e ad euro 5 mila.



Ricordiamo che il contributo è liquidato e versato per un importo pari al 40%, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997 e utilizzando i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 29/E/2022.



Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 17 giugno 2022, ha definito gli adempimenti, anche dichiarativi, e le modalità di pagamento del contributo.



Numerose associazioni di categoria hanno chiesto chiarimenti circa l'applicazione del contributo in parola; l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 22/E del 23 giugno 2022, ha fornito risposte ai quesiti di seguito illustrati.



AMBITO SOGGETTIVO



Quali soggetti sono tenuti ad applicare il contributo straordinario previsto dall'art. 37 del decreto legge n. 21/2022?



Sono tenuti a corrispondere il contributo straordinario i soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, coloro che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, i soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e i soggetti che producono, distribuiscono e commerciano prodotti petroliferi nonché coloro che importano, per la successiva rivendita, energia elettrica, gas naturale o gas metano e prodotti petroliferi.



Il contributo grava sui soggetti, stabiliti o meno in Italia che esercitano nel nostro territorio una o più delle attività sopra indicate e riconducibili ai seguenti codici ATECO:


  • 06.20.00 Estrazione di gas naturale;

  • 19.20.10 Raffinerie di petrolio;

  • 19.20.20 Preparazione o miscelazione di derivati del petrolio;

  • 19.20.30 Miscelazione di gas petroliferi liquefatti (GPL) e loro imbottigliamento;

  • 19.20.90 Fabbricazione di altri prodotti petroliferi raffinati;

  • 35.11.00 Produzione di energia elettrica;

  • 35.14.00 Commercio di energia elettrica;

  • 35.21.00 Produzione di gas;

  • 35.23.00 Commercio di gas distribuito mediante condotte;

  • 46.71.00 Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento;

  • 47.30.00 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione.



Non sono tenuti al pagamento del contributo solidaristico i soggetti che svolgono attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti.



I soggetti che hanno iniziato ex novo l'attività successivamente al 30 aprile 2021 rientrano nell'ambito applicativo dell'articolo 37 del decreto Ucraina? E i soggetti che hanno iniziato l'attività tra il 1°ottobre 2020 e il 30 aprile 2021 (ad esempio, il 1°gennaio 2021)?



Il contributo una tantum si applica alla variazione del saldo relativo al periodo 1°ottobre 2021 - 30 aprile 2022 rispetto al saldo relativo al periodo 1°ottobre 2020 - 30 aprile 2021. Coloro che hanno iniziato l'attività dopo il 30 aprile 2021 sono esclusi dal prelievo, dal momento che non svolgevano l'attività nel periodo considerato.



Chi, invece, ha iniziato l'attività nel corso del primo periodo di riferimento (1°ottobre 2020 - 30 aprile 2021), ad esempio il 1°gennaio 2021, deve versare il contributo. Nel caso citato, ad esempio, si dovranno prendere come termine di confronto i dati desumibili dalle LIPE relative al periodo 1°gennaio 2021 - 30 aprile 2021 e raffrontarli con i dati relativi al periodo 1°gennaio 2022 - 30 aprile 2022, facendo riferimento ai dati dei registri Iva.



Per inizio di attività si intende il momento in cui il soggetto acquisisce la soggettività passiva ai fini Iva, ossia il momento di apertura della partita Iva, accompagnata dallo svolgimento di attività preparatorie finalizzate alla costituzione delle condizioni di inizio effettivo dell'attività tipica, a prescindere dall'effettiva realizzazione di operazioni attive.



BASE IMPONIBILE



Come si determina la base imponibile per i soggetti passivi che liquidano l'Iva con periodicità trimestrale?



La base imponibile del contributo è costituita dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1°ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1°ottobre 2020 al 30 aprile 2021.



Ai fini del calcolo dei saldi, si considera il totale delle operazioni attive, al netto dell'Iva, e il totale delle operazioni passive, al netto dell'Iva, indicato nelle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (LIPE), riferite ai relativi periodi di riferimento.



Per i soggetti passivi che liquidano l'Iva con periodicità trimestrale, le operazioni attive e passive relative ai mesi di aprile 2021 e di aprile 2022 concorrono alla formazione della base imponibile per un importo pari all'ammontare complessivo delle operazioni attive e passive, al netto dell'Iva, annotate con riferimento alle medesime mensilità nei corrispondenti registri.



Chi esercita anche attività diverse da quelle previste dall'art. 37 del decreto Ucraina determina i saldi considerando comunque l'intero importo delle operazioni attive e passive desumibili dalle LIPE?



Qualora il soggetto svolga molteplici attività, di cui solo una rientrante in quelle indicate nell'elenco sopra riportato, il dato a cui fare riferimento per verificare se il contributo straordinario sia dovuto e per la quantificazione della base imponibile è costituito dal complessivo importo delle operazioni attive e passive, al netto dell'Iva, desumibile dalle LIPE relative ai periodi 1°ottobre 2020 - 30 aprile 2021 e 1°ottobre 2021 - 30 aprile 2022.



In base alla norma, i dati riportati nelle LIPE non possono essere emendati ma devono essere assunti nella loro interezza, fermo restando che deve trattarsi di operazioni rilevanti ai fini Iva.



Considerato, quindi, che nel totale delle operazioni attive indicato nelle LIPE confluiscono anche le operazioni non soggette a Iva per carenza del presupposto territoriale, la circolare ritiene che le stesse debbano essere escluse dal calcolo dei saldi ai fini della determinazione della base imponibile del contributo di cui trattasi, al pari di quelle prive degli altri presupposti applicativi dell'Iva.



Chi importa e rivende prodotti petroliferi, ai fini del calcolo dei saldi rilevanti per la determinazione della base imponibile, può ridurre l'ammontare delle operazioni attive riportate nelle LIPE dell'importo della relativa accisa?



Dal momento che il combinato normativo previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 37 del decreto Ucraina fa espresso riferimento, ai fini del calcolo della base imponibile del contributo straordinario, al totale delle operazioni attive e passive indicate nella LIPE per i periodi 1°ottobre 2020 - 30 aprile 2021 e 1°ottobre 2021 - 30 aprile 2022, senza prevedere esclusioni, si ritiene che la norma non consenta correzioni degli importi evidenziati nelle LIPE prese in considerazione.



GRUPPO IVA



Nel caso di soggetti che partecipano a un Gruppo Iva, chi è tenuto al pagamento del contributo straordinario ? Come si determina la base imponibile ?



Il contributo straordinario è a carico di ciascuno dei soggetti che abbiano aderito ad un Gruppo Iva, purché questi esercitino singolarmente una o più delle attività rientranti nell'elenco visto sopra. Il Gruppo Iva, infatti, non è qualificabile come soggetto interessato direttamente dal contributo straordinario, che è invece rivolto ai singoli partecipanti per cui siano verificati i presupposti.



La verifica circa la debenza del contributo e la determinazione dello stesso, nell'ipotesi di partecipazione al Gruppo Iva, richiede, tuttavia, adempimenti ulteriori rispetto a quelli previsti per la generalità dei contribuenti, dal momento che, ai fini Iva:


  • sono irrilevanti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti appartenenti al Gruppo Iva;

  • sono rilevanti e si considerano effettuate dal Gruppo Iva le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese da un soggetto partecipante al Gruppo nei confronti di un soggetto che del Gruppo non fa parte;

  • tutti gli obblighi dichiarativi sono assolti dal Gruppo stesso, che si occupa, quindi, anche di presentare le LIPE, che riepilogano tutte le attività riferibili all'unico soggetto 'Gruppo Iva'.



Ciò posto, al fine di verificare se il contributo straordinario sia dovuto ed al fine di quantificare lo stesso, ciascun soggetto interessato che partecipi a un Gruppo IVa, di fatto, ricostruisce, per i periodi 1°ottobre 2020 - 30 aprile 2021 e 1°ottobre 2021 - 30 aprile 2022, le LIPE che avrebbero dovuto essere autonomamente presentate nell'ipotesi di mancata adesione al Gruppo.



Ai fini della ricostruzione delle 'LIPE virtuali' devono essere considerate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate o acquisite dal soggetto partecipante al Gruppo Iva, ossia:


  • tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, rese a soggetti esterni al Gruppo Iva, per cui sia stata emessa una fattura dal Gruppo;

  • tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di altri membri del Gruppo Iva; per tali operazioni - non rilevanti ai fini Iva e pertanto non confluite nelle LIPE presentate dal Gruppo medesimo - occorre fare riferimento ai documenti emessi dal singolo soggetto appartenente al Gruppo ed annotati in contabilità generale.



Qualora dal confronto tra le 'LIPE virtuali' dei due periodi emerga uno scostamento pari o superiore al 10% e di ammontare superiore a 5 milioni di euro, la società deve calcolare il contributo dovuto, applicando a tale scostamento l'aliquota del 25%.



(Vedi circolare n. 22 del 2022)