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Novità fiscali

Crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica relativi al primo e al secondo trimestre 2022, per imprese 'energivore' e 'non energivore' - Chiarimenti


Con lo scopo di contenere gli effetti degli incrementi dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale determinati anche dalla guerra in Ucraina il legislatore ha emanato il decreto legge Sostegni-ter (Dl n. 4 del 27 gennaio 2022), il decreto legge Energia (Dl n. 17 del 1°marzo 2022) e il decreto legge Ucraina (Dl n. 21 del 21 marzo 2022).



L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 13/E del 13 maggio 2022, fornisce chiarimenti in merito all'ambito applicativo delle agevolazioni fiscali previste, a sostegno delle imprese, in relazione alle spese sostenute per l'energia elettrica consumata.



In particolare i chiarimenti riguardano:


  • Articolo 15 Decreto legge n. 4/2022 rubricato 'Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore' relative al primo trimestre 2022;

  • Articolo 4 Decreto legge n. 17/2022 rubricato 'Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore' relativo al secondo trimestre 2022;

  • Articolo 3 Decreto legge n. 21/2022 rubricato 'Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica' relativo al secondo trimestre 2022;

  • Articolo 9 Decreto legge n. 21/2022 rubricato 'Cedibilità dei crediti di imposta riconosciuto alle imprese energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale'.



CREDITO D'IMPOSTA PER 'IMPRESE ENERGIVORE' RELATIVO AL PRIMO TRIMESTRE 2022



In favore delle imprese energivore, ossia delle imprese 'a forte consumo di energia elettrica' l'articolo 15 del decreto legge Sostegni-ter ha stabilito il riconoscimento di un credito d'imposta a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'energia elettrica acquistata ed impiegata nell'attività economica durante il primo trimestre 2022.



Per beneficiare di tale contributo è necessario che i costi per kWh della componente energetica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 abbiano subìto un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019.



Per fruire del credito d'imposta occorre, inoltre, che le imprese energivore risultino regolarmente inserite nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 6, dell'anno 2022.



Ai fini del calcolo del costo medio per kWh della componente energia elettrica, si tiene conto dei costi sostenuti per l'energia elettrica, il dispacciamento e la commercializzazione, ad esclusione di ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto. Non concorrono al calcolo del costo medio, ad esempio, le spese di trasporto, le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica né le imposte inerenti alla componente energia. Il costo medio viene inoltre ridotto dei relativi sussidi.



Presupposto per l'applicazione del contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta è il sostenimento della spesa per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel periodo dal 1°gennaio al 31 marzo 2022.



Il credito d'imposta in parola è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2022. Per consentirne l'utilizzo in compensazione, tramite il mod. F24, da presentare online attraverso i servizi telematici delle Entrate, va utilizzato il codice tributo '6960'.



In merito al termine iniziale di fruizione del credito d'imposta in parola lo stesso decorre dal momento di maturazione, ossia dalla data in cui risultano verificati i presupposti soggettivo e oggettivo nonché gli obblighi di certificazione previsti dalla norma.



È bene ricordare che l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta di natura agevolativa come il credito d'imposta in commento, da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, non necessita della preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi da cui emergono i crediti stessi.



Il credito d'imposta è cumulabile con altre misure di favore (fiscali e non) insistenti sugli stessi costi ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo rappresentato dal costo sostenuto, tenendo conto anche del beneficio dato dall'irrilevanza ai fini fiscali del credito d'imposta.



CREDITO D'IMPOSTA PER 'IMPRESE ENERGIVORE' RELATIVO AL SECONDO TRIMESTRE 2022



L'articolo 4 del decreto legge 'Energia' stabilisce il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'energia elettrica acquistata ed impiegata nell'attività economica durante il secondo trimestre 2022, in favore delle imprese energivore.



Tali imprese possono beneficiare di questo contributo a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022, abbiano subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019.



La fruizione di questo credito d'imposta è condizionata all'iscrizione, da parte delle imprese energivore, nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 6 del DM dell'anno 2022, ossia quello che include il periodo oggetto di agevolazione.



Ai fini del calcolo del costo medio per kWh della componente energia elettrica, si tiene conto dei costi sostenuti per l'energia elettrica, il dispacciamento e la commercializzazione, ad esclusione di ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto. Non concorrono al calcolo del costo medio, ad esempio, le spese di trasporto, le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica né le imposte inerenti alla componente di energia. Il costo medio viene inoltre ridotto dei relativi sussidi.



L'articolo 4 del decreto legge in esame riconosce un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito d'imposta, pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.



Inizialmente il credito d'imposta era stabilito nella misura del 20% della spesa sostenuta, successivamente è stato rideterminato nella misura del 25% della stessa, in virtù dell'articolo 5, comma 1, del decreto legge 'Ucraina'.



Presupposto per l'applicazione dell'agevolazione è il sostenimento di spese per la componente energetica acquistata o prodotta ed effettivamente utilizzata nel periodo dal 1°aprile al 30 giugno 2022.



Si considera spesa agevolabile quella sostenuta per l'acquisto della componente energetica, ad esclusione di ogni onere accessorio, diretto e/o indiretto. Non sono agevolabili, ad esempio, le spese di trasporto come pure le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica.



Per l'utilizzo di questo credito d'imposta la risoluzione ha istituito il codice tributo '6961' denominato 'credito d'imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022) - art. del decreto legge n. 17/2022'.



CREDITO D'IMPOSTA A FAVORE DELLE IMPRESE 'NON ENERGIVORE' PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVO AL SECONDO TRIMESTRE 2022



L'articolo 3 del decreto legge 'Ucraina' stabilisce il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'energia elettrica acquistata ed impiegata nell'attività economica durante il secondo trimestre 2022, in favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica ovvero le imprese c.d. energivore.



Per beneficiare del contributo è necessario che il prezzo di acquisto della componente energia 'calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019'.



Ai fini del calcolo del costo medio per kWh della componente energia elettrica, si tiene conto dei costi sostenuti per l'energia elettrica, il dispacciamento e la commercializzazione, ad esclusione di ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto. Non concorrono al calcolo del costo medio, ad esempio, le spese di trasporto, le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica né le imposte inerenti alla componente energia. Il costo medio così calcolato va inoltre ridotto dei relativi sussidi.



Presupposto per l'applicazione del contributo straordinario sotto forma di credito di imposta è il sostenimento della spesa, debitamente documentata, per l'acquisto della componente energetica utilizzata nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2022.



È agevolabile la spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, ad esclusione di ogni onere accessorio, diretto e/o indiretto. Non costituiscono spese agevolabili, ad esempio, le spese di trasporto e le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica.



Il credito d'imposta riconosciuto non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'Irap.



La risoluzione n. 18/E/2022 ha istituito il codice tributo '6963' denominato 'credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) - art. 3 del decreto legge n. 21 del 21 marzo 2022'.



CEDIBILITA' DEI CREDITI D'IMPOSTA



Gli articoli 9 e 3 del decreto legge 'Ucraina' disciplinano la cessione dei crediti d'imposta riconosciuti, rispettivamente, in favore delle imprese 'energivore' e 'non energivore'.



Detti crediti - utilizzabili entro il 31 dicembre 2022 - sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito, senza facoltà di successiva cessione. È fatta salva la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni, successive alla prima, solo a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.



In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta oggetto di cessione.



Il contribuente è tenuto a conservare la documentazione attestante il rilascio del visto di conformità, unitamente ai documenti giustificativi delle spese che danno diritto al credito d'imposta.



(Vedi circolare n. 13 del 2022)