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Novità fiscali

Credito d'imposta per il pagamento del canone patrimoniale dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari


Al fine di assicurare la ripresa del mercato della pubblicità effettuata sulle aree pubbliche o aperte al pubblico il decreto legge Sostegni bis ha previsto un credito d'imposta per il pagamento del canone patrimoniale dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari.



Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, con un provvedimento del 29 ottobre 2021, ha stabilito le modalità attuative per fruire del credito d'imposta ed ha approvato il modello di comunicazione da presentare per beneficiare del credito d'imposta stesso.



Con la circolare n. 1/E del 7 gennaio 2022 l'Amministrazione finanziaria fornisce chiarimenti sulle modalità di fruizione del credito d'imposta in parola.



Il canone unico patrimoniale

Il canone unico patrimoniale, ossia il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è stato introdotto a decorrere dal 1°gennaio 2021 in favore degli enti locali. Sostituisce la Tosap, la Cosap, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e l'imposta comunale sulle pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.



Tale canone è disciplinato dai regolamenti degli enti locali, in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi sostituiti, ferma restando la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.



Presupposto del canone sono l'occupazione delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio degli enti e la diffusione di messaggi pubblicitari mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti.



Obbligati a corrispondere il canone sono il titolare dell'autorizzazione o della concessione, il soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari. La tariffa può essere annua o giornaliera. Per la diffusione di messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo, calcolata in metri quadrati.



Il versamento del canone è effettuato agli enti locali contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari. Qualora il regolamento comunale o provinciale lo consenta, il versamento può essere frazionato. In mancanza di una disciplina regolamentare, su richiesta del debitore, la somma dovuta può essere ripartita fino ad un massimo di 72 rate mensili.



Credito d'imposta in favore dei titolari di impianti pubblicitari per il pagamento del canone

Il credito d'imposta per il pagamento del canone è previsto in favore dei titolari degli impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all'affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale. Tale credito d'imposta non trova applicazione sulle 'insegne di esercizio'.



Il beneficio viene attribuito in misura proporzionale all'importo dovuto a titolo di canone versato e relativo all'anno 2021. Ai fini dell'ottenimento del credito d'imposta si ritiene ammissibile anche il versamento del canone per il 2021 effettuato tardivamente, comprensivo di interessi e sanzioni, ma comunque entro la data di presentazione della comunicazione. Ai fini del riconoscimento del credito, rileva solo l'importo versato a titolo di canone e non quello riferito a titolo di interessi e sanzioni per il tardivo pagamento.



Il credito d'imposta è attribuito in misura proporzionale all'importo dovuto (versato) con riferimento all'anno 2021. I soggetti in possesso dei requisiti per accedervi hanno tempo dal 10 febbraio 2022 al 10 marzo 2022 per comunicare l'importo versato a titolo di canone per l'anno 2021, esclusivamente con modalità telematiche, utilizzando i canali telematici delle Entrate.



Il Governo ha messo a disposizione 20 milioni di euro e l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari all'importo versato a titolo di canone, relativamente all'anno 2021, moltiplicato per la percentuale che l'Agenzia delle Entrate comunicherà entro il 21 marzo 2022. Detta percentuale si ottiene rapportando il predetto limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo degli importi dovuti per l'anno 2021. Naturalmente se l'ammontare complessivo risulta inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100%.



Il credito d'imposta in argomento è riconducibile agli aiuti 'erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19' con la conseguenza che lo stesso:


  • non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi;

  • non incide sul calcolo della quota di interessi passivi deducibili dal reddito di impresa;

  • non rileva ai fini della determinazione della quota di spesa e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibili dal reddito di impresa;



Il credito d'imposta in parola è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non può essere chiesto a rimborso. Ai fini dell'utilizzo in compensazione il mod. F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici delle Entrate. Nel caso in cui l'importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all'ammontare massimo consentito, il relativo modello F24 è scartato.



Per consentire l'utilizzo in compensazione l'Agenzia istituirà un apposito codice tributo e impartirà le istruzioni per la compilazione del modello.



In relazione ai limiti di utilizzo è bene precisare che, in assenza di una contraria previsione della norma, il credito soggiace al limite di fruizione annuale, pari a 250 mila euro.



L'agevolazione si applica nel rispetto del limite 'de minimis'. Per aiuti 'de minimis' si intendono i sussidi pubblici diretti ad alleviare oneri che normalmente gravano sul bilancio dell'impresa i quali, non superando l'importo prestabilito in un determinato periodo di tempo, non hanno alcun effetto sulla concorrenza e sugli scambi tra Paesi membri.



L'importo degli aiuti concessi a titolo de minimis ad un'impresa unica non può superare i 200 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari ovvero di tre periodi d'imposta. Se l'importo spettante unitamente ad altre eventuali misure di aiuto supera i limiti massimi previsti, l'importo del credito va ridotto ovvero rideterminato per rispettare i limiti.



Nel caso in cui l'impresa interessata al credito d'imposta benefici di altri aiuti de minimis, prima di inviare la comunicazione deve verificare se l'importo di tali aiuti sommato all'agevolazione in esame non ecceda la soglia de minimis. In caso di superamento l'importo va ridotto in modo da garantire che il complesso delle misure riconosciute in de minimis non ecceda i 200 mila euro. L'importo rideterminato va indicato nel modello di Comunicazione e costituisce la base di commisurazione a cui applicare la percentuale che sarà resa nota entro il 21 marzo 2022.



(Vedi circolare n. 1 del 2022)