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Novità fiscali

Credito d'imposta per attività teatrali e spettacoli dal vivo - Art. 36-bis decreto legge Sostegni


PREMESSA



Il decreto legge Sostegni ha previsto nuovi incentivi a favore delle imprese e dei lavoratori interessati dalle misure restrittive decise dal Governo per contrastare la pandemia da Covid-19. Nello specifico l'articolo 35-bis del decreto ha individuato misure di sostegno alle attività teatrali e agli spettacoli dal vivo sotto forma di credito d'imposta in relazione alle spese sostenute per lo svolgimento di tali attività nell'anno 2020.



L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 14/E del 10 novembre 2021, ha fornito chiarimenti in merito a questa agevolazione.



Ambito soggettivo



Possono avvalersi del contributo disciplinato dall'articolo 36-bis le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, quali, a titolo di esempio, il teatro, la musica (comprese le attività liriche), la danza, le attività circensi e dello spettacolo viaggiante. Rientrano nel beneficio anche tutti i soggetti operanti nei settori sopra indicati che hanno iniziato l'attività nel corso del 2019, a patto che rispettino il requisito della riduzione del fatturato.



La circolare precisa che il credito d'imposta è concesso anche quando le imprese interessate abbiano beneficiato in via ordinaria di altri finanziamenti previsti dal Fondo unico per lo spettacolo.



Requisiti per ottenere il beneficio



Ai fini della spettanza del contributo è necessario che l'ammontare del fatturato dell'anno 2020 abbia subìto una riduzione in misura pari almeno al 20% dell'ammontare fatturato nell'anno 2019.



In caso di contestuale esercizio di più attività sopra descritte, ai fini della verifica della riduzione del fatturato bisogna fare riferimento esclusivamente all'ammontare complessivo del fatturato conseguito nell'esercizio delle attività espresse. Per chi ha iniziato l'attività nel 2019, la sussistenza della riduzione del fatturato di almeno il 20% va verificata ponendo a confronto l'ammontare del fatturato conseguito nel 2020 con quello del 2019, operando il ragguaglio ad anno in caso di eventuale minore durata del periodo di attività.



Costi ammissibili



Il credito d'imposta per attività teatrali e spettacoli dal vivo compete per le spese sostenute nel 2020 relativamente alle attività già descritte e anche per quelle poste in essere attraverso l'utilizzo di sistemi digitali. Rientrano nelle spese i costi per il personale, di ospitalità, di produzione, di pubblicità, formazione, investimenti ammortizzabili, costi generali, circo e spettacolo viaggiante. Una tabella esemplificativa allegata alla circolare descrive in modo dettagliato i costi ammissibili.



Determinazione dell'agevolazione



L'agevolazione è riconosciuta nella misura del 90% delle spese sostenute nel 2020. Il credito d'imposta è calcolato assumendo come base di commisurazione i costi ammissibili al netto dell'Iva, ovviamente se dovuta.



Ai fini della valorizzazione delle spese va preso in considerazione il costo fiscalmente rilevante determinato secondo i criteri ordinari previsti dall'art. 110 del Tuir, indipendentemente dalle modalità di determinazione del reddito dell'impresa interessata.
Ai sensi del menzionati articolo 110 del Tuir, pertanto, nel costo fiscale cui commisurare il credito d'imposta in esame va inclusa l'eventuale Iva, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell'art. 19-bis del Dpr n. 633/1972. Non rileva, invece, l'Iva parzialmente indetraibile per effetto del pro-rata.



Per beneficiare del contributo ricordiamo che è necessaria la riduzione del fatturato, nel 2020, di almeno il 20% rispetto al 2019. Per calcolare il credito d'imposta occorre moltiplicare l'ammontare delle spese sostenute nel 2020 per la percentuale del 90%.



Rilevanza del credito d'imposta



Il credito d'imposta in esame non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionali e comunali, né alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'Irap. Non incide, inoltre, sul calcolo della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa e non rileva ai fini della determinazione delle quote di spesa e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibili dal reddito di impresa.



Utilizzo



Il legislatore, con il decreto fiscale, ha recentemente apportato modifiche alle modalità di utilizzo del credito d'imposta eliminando la possibilità di utilizzare, alternativamente alla compensazione, il credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa.



Per effetto di questa modifica l'utilizzo in compensazione rappresenta l'unica modalità ammessa. Considerata l'esigenza di rispettare il limite di spesa fissato in 10 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di consentire all'Agenzia delle Entrate di verificare il rispetto di tale limite, il Direttore Ruffini, con un provvedimento, ha disposto che 'il credito d'imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del Dlgs n. 241/1997, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al punto 4.2' .



Il credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, non può essere chiesto a rimborso.

Per consentirne l'utilizzo in compensazione sarà istituito un apposito codice tributo con le istruzioni di compilazione del mod. F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.



Non trovano applicazione i limiti di utilizzo del credito d'imposta che, pertanto, può essere fruito annualmente anche per importi superiori al limite di 250 mila euro.
Inoltre, l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta non soggiace neanche al limite generale di compensabilità di crediti d'imposta e contributi previsto per ciascun anno solare.



Compatibilità con il 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19'



Il documento di prassi amministrativa fornisce, infine, chiarimenti sulla compatibilità delle disposizioni in commento con la disciplina europea, precisando che la Commissione europea, con la Comunicazione del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final ha autorizzato la misura, configurandola come aiuto di Stato compatibile con il mercato interno e con le condizioni stabilite nel 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19'. In particolare la Commissione considera compatibili aiuti temporanei di importo limitato alle imprese che si trovano di fronte a un'improvvisa carenza o addirittura indisponibilità di liquidità purché siano soddisfatte tutte le condizioni specificamente indicate.



Tali aiuti - che possono essere accordati sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni - sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2021 e il loro valore nominale totale deve rimanere sotto il massimale di 1.800.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria.



La Commissione europea ha ritenuto che non possono avvalersi del credito d'imposta le medie imprese e grandi imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 secondo i parametri europei, mentre possono avvalersene le microimprese e le piccole imprese che erano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 purché, alla data della concessione dell'aiuto, non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.



(Vedi circolare n. 14 del 2021)