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Novità fiscali

Sospensione dei versamenti delle ritenute - Chiarimenti


L'Agenzia delle Entrate dedica la risoluzione n. 40/E del primo giugno 2021 alla sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, disposta dall'articolo 61, comma 1, del decreto legge 'Cura Italia'. All'Amministrazione è stato chiesto, in particolare, se la sospensione si riferisce anche al versamento delle trattenute relative all'addizionali regionale e comunale.



L'articolo 61, comma 1, citato ha disciplinato la sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi e dei premi. Nello specifico: i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte che i soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020; i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020; i termini dei versamenti relativi all'Iva in scadenza nel mese di marzo 2020.



A seguito dell'articolo 61 sono, pertanto, sospesi i termini dei versamenti limitatamente alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati; nonché gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. Sono parimenti sospesi i termini di versamento dell'Iva. La sospensione prevista per il settore turistico-alberghiero è stata estesa a soggetti operanti in altri settori individuati dall'articolo 61, comma 2.



L'articolo 62, comma 2, dello stesso decreto, invece, ha previsto la sospensione dei versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto stesso.



Dunque, l'articolo 62, comma 2, diversamente dall'articolo 61, comma 1, richiama le 'trattenute relative all'addizionale regionale e comunale' operate dai soggetti in qualità di sostituti d'imposta.



Nell'articolo 61 del decreto legge n. 18/2020 il legislatore non ha esteso la sospensione delle trattenute come invece previsto nell'articolo 62. Dalla lettura della norma, quindi, non è consentito ricomprendere le trattenute relative alle addizionali regionali e comunali tra i versamenti sospesi di cui all'articolo 61.



Secondo l'Agenzia il disallineamento tra la formulazione degli articoli 61 e 62 del decreto legge 'Cura Italia', unito al rapido susseguirsi degli interventi normativi in tema di sospensione dei versamenti tributari, in favore di imprese e professionisti che operano in settori più colpiti dall'emergenza epidemiologica, insieme alla risonanza mediatica data alle 'sospensioni dei versamenti' in senso atecnico e generico, potrebbe aver generato il legittimo fraintendimento in capo ad alcuni sostituti d'imposta che hanno sospeso anche il versamento delle addizionali regionali e comunali, ritenendo che le misure fiscali fossero indirizzate a una generale sospensione dei versamenti effettuati in qualità di sostituti d'imposta.



In tale evenienza, per l'Agenzia, non saranno dovuti sanzioni ed interessi se, a seguito di questi chiarimenti, i contribuenti prenderanno atto di aver assunto un comportamento non coerente con le norme e provvedono tempestivamente al versamento del dovuto a titolo di addizionali regionali e comunali.


(Vedi risoluzione n. 40 del 2021)