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Novità fiscali

Primi chiarimenti in tema di meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di comunicazione - Dlgs n. 100/2020 di recepimento della Direttiva 'DAC 6'


Per il contrasto all'evasione e all'elusione fiscale la cooperazione amministrativa in ambito fiscale rappresenta un importante strumento perché consente alle autorità fiscali di molti Paesi nel mondo di disporre di informazioni tempestive e qualificate in merito a schemi di pianificazione fiscale aggressiva transnazionale.



Recentemente, sono stati avviati specifici progetti, nell'ambito dello scambio automatico di informazioni, volti a stabilire obblighi di comunicazione dei c.d. 'meccanismo transfrontalieri', ossia schemi di pianificazione fiscale aggressiva. Tra gli scopi di questi progetti figura anche la deterrenza, poiché l'obbligo di comunicazione e le conseguenze derivanti dalla violazione dello stesso, scoraggia i partecipanti dall'elaborare schemi o accordi.



Tra le iniziative proposte in ambito Ocse ricordiamo l'azione 12 del progetto 'Base Erosion and Profit Shifting' denominata 'Mandatory Disclosure Rules' (Report MDRs azione 12) e Model Mandatory Disclosure Rules for CRS Avoidance Arrangements and Opaque Offshore Structures' (Report MDRs) . Il primo contiene raccomandazioni per gli Stati volte all'introduzione di regimi di comunicazione obbligatoria da parte degli operatori e lo scambio tra le autorità fiscali di informazioni su meccanismi di pianificazione fiscale aggressiva. Il secondo disegna un analogo sistema di raccolta e scambio di informazioni relativamente a schemi idonei a rendere inefficace il funzionamento del CRS o volti a fornire ai titolari effettivi 'schermi' attraverso strutture non trasparenti.



Le suddette raccomandazioni Ocse sono state recepite in ambito europeo con la Direttiva DAC 6 concernente lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica.

La Direttiva DAC 6 introduce l'obbligo per gli Stati membri di scambiare in maniera automatica le informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti a notifica da parte degli intermediari e dei contribuenti che attuano il meccanismo. In pratica, tale scambio viene effettuato mediante la messa a disposizione delle informazioni in un registro centrale sicuro al quale hanno accesso tutti gli Stati membri.



Per effetto dell'opzione esercitata dall'Italia ai sensi della Direttiva Ue, il primo scambio automatico è effettuato entro il 30 aprile 2021 e riguarda informazioni relative ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica comunicati nel primo trimestre 2021, nonché quelli attuali tra il 1°luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 e comunicati entro il 30 gennaio 2021 e quelli la cui prima fase è stata attuata tra il 25 giugno 2018, ossia la data di entrata in vigore della Direttiva DAC 6 e il 30 giugno 2021 cioè la data di applicazione della Direttiva, comunicati dai soggetti obbligati entro il 28 febbraio 2021.



L'ordinamento nazionale ha dato attuazione alla Direttiva DAC 6 con il decreto legislativo n. 100 del 30 luglio 2020 cui ha fatto seguito il decreto del Mef del 17 novembre 2020 contenente alcuni aspetti tecnici e il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 26 novembre 2020 con cui sono stati approvate modalità e termini di comunicazione.



Con la circolare n. 2/E del 10 febbraio 2021 l'Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti in merito all'applicazione delle norme per la comunicazione delle informazioni relative ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica, con particolare riguardo all'ambito di applicazione soggettivo e oggettivo delle disposizioni e dei criteri che rendono un meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di comunicazione da parte degli intermediari o dei contribuenti.



Il documento di prassi amministrativa tiene conto delle osservazioni e dei pareri espressi dai professionisti e dalle associazioni di categoria a seguito della consultazione pubblica avviata lo scorso 28 dicembre e terminata il 15 gennaio 2021.

La circolare precisa che le esemplificazioni riportate nel documento riguardano le modalità e le condizioni dell'obbligo di comunicazione, mentre l'accertamento di eventuali violazioni e le relative contestazioni dovranno fondarsi sull'analisi di fatti e circostanze del singolo caso. Inoltre, la mancata reazione del fisco a fronte della comunicazione del meccanismo transfrontaliero da parte dell'intermediario o del contribuente non comporta l'accettazione della validità o del trattamento fiscale dello stesso. La comunicazione, parimenti, non costituisce di per sé ammissione di condotta elusiva o evasiva.



La circolare fornisce chiarimenti sull'ambito soggettivo e oggettivo, sugli obblighi di comunicazione e i casi di esonero dall'obbligo di comunicazione per l'intermediario e il contribuente. I chiarimenti concernono anche gli obblighi di conservazione della documentazione, i profili sanzionatori e gli elementi distintivi ('hallmarks'). Si tratta di indici di rischio di elusione o evasione fiscale che identificano i meccanismi soggetti all'obbligo di notifica. Come specificato dalle Entrate basta che uno solo di essi sia soddisfatto perché, al ricorrere delle altre condizioni, sorga l'obbligo di segnalazione.



Per quanto riguarda gli elementi distintivi ('hallmarks') il decreto legislativo n. 100/2020 prevede che 'il meccanismo transfrontaliero è soggetto all'obbligo di comunicazione se sussiste almeno uno degli elementi distintivi'. Si tratta di indici di rischio di elusione o evasione fiscale che identificano i meccanismi soggetti all'obbligo di notifica. Basta che uno solo di essi sia soddisfatto perché, al ricorrere delle altre condizioni, sorga l'obbligo di segnalazione. Il decreto legislativo individua 5 categorie di elementi distintivi che sono riconducibili a due macro categorie: elementi distintivi generici e specifici. I primi individuano caratteristiche comuni agli accordi, schemi o progetti commercializzati da promotori quali il requisito di riservatezza o il pagamento di una commissione. Inoltre, gli stessi sono strutturati in modo tale da poter intercettare anche meccanismi transfrontalieri particolarmente insidiosi in quanto 'innovativi', che si prestano ad essere facilmente commercializzati. Per altro verso, gli 'hallmarks' specifici identificano fattispecie determinate, ritenute pericolose in ragione dei potenziali effetti fiscali che da esse possono derivare come l'aggiramento degli obblighi relativi allo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari oppure relativi alla identificazione della titolarità effettiva di asset e redditi finanziari e non.



In merito alle sanzioni applicabili in caso di omessa o inesatta comunicazione delle operazioni riportabili, la circolare precisa che per l'omessa comunicazione la sanzione amministrativa va da 3 mila a 31.500 euro. Per la comunicazione effettuata nei quindici giorni successivi alla scadenza trova applicazione, invece, la sanzione che va da 1.500 a 15.750 euro, ma nel caso di comunicazione incompleta o inesatta, si applica la sanzione che va da 1.000 a 10.500 euro. Infine, in caso di comunicazione rettificativa presentata nei quindici giorni successivi alla scadenza prevista, troverà applicazione la sanzione da 500 a 5.250 euro. Le sanzioni sono comminabili per ogni singolo meccanismo transfrontaliero. Qualora il primo invio avviene entro il 28 febbraio non troverà applicazione nessuna sanzione.



(Vedi circolare n. 2 del 2021)