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Novità fiscali

Servitù su terreno agricolo con imposta di registro al 9% - Orientamento della Cassazione


Agli atti di costituzione di servitù su terreni agricoli a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali si applica l'imposta di registro del 9% e non quella del 15%.

È il nuovo orientamento dell'Agenzia delle Entrate espresso nella risoluzione n. 4/E del 15 gennaio 2021 che segue le conclusioni assunte dalla Corte di cassazione in diverse pronunce. Dunque, la gestione dei contenziosi pendenti deve essere rivista in considerazione dell'indirizzo assunto dai giudici di legittimità secondo i quali il diritto reale di godimento si costituisce e non si trasferisce.

Devono, pertanto, ritenersi superate le indicazioni contenute nella Risoluzione n. 92 del 22 giugno 2000 e riprese nella Circolare n. 18/E del 29 maggio 2013, con conseguente applicazione dell'aliquota del 9% prevista dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al Dpr n. 131/1986 alla tassazione ai fini dell'imposta di registro degli atti costitutivi di servitù su terreno agricolo.



Il nuovo indirizzo dell'Amministrazione finanziaria si basa sul consolidato orientamento della Cassazione in tema di imposta di registro sugli atti costitutivi di servitù sui terreni agricoli (Corte di cassazione sentenze n. 22198, 22199, 22200 e 22201 tutte del 2019). La risoluzione fa inoltre presente che per gli atti costitutivi di servitù non sussiste l'obbligo di presentazione della domanda di voltura diretta ad aggiornare le intestazioni catastali. Ai sensi dell'articolo 2643, comma 1, n. 4) del Codice civile è invece prevista la trascrizione dei 'contratti che costituiscono o modificano servitù prediali'.



(Vedi risoluzione n. 4 del 2021)