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Novità fiscali

Ridenominazione del codice tributo '6834' per utilizzare in compensazione il credito d'imposta derivante dalla trasformazione di attività per imposte anticipate - art. 44-bis decreto Rilancio


L'articolo 44-bis del decreto Rilancio, come da ultimo modificato dal decreto 'Agosto', dispone che qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti, può trasformare in crediti d'imposta le attività per imposte anticipate riferite ai componenti indicati nella medesima disposizione, nei limiti, termini e condizioni ivi previsti. Il comma 2 del medesimo articolo prevede che dalla data di efficacia giuridica della cessione i crediti d'imposta possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione, oppure possono essere ceduti o, ancora, chiesti a rimborso. Gli stessi vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.
Ai fini della compensazione tramite il modello F24 viene utilizzato il codice tributo '6834'. L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 71/E del 18 novembre 2020, ha provveduto a ridenominarlo nel modo seguente: 'Credito d'imposta derivante dalla trasformazione di attività per imposte anticipate'.

(Vedi risoluzione n. 71 del 2020)