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Novità fiscali

Ulteriori chiarimenti in tema di Irap e di versamento degli acconti


PREMESSA



Con la circolare n. 25/E dello scorso 20 agosto l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle disposizioni contenute nel decreto Rilancio e, in particolare all'articolo 24 in merito ai versamenti dell'Irap. In considerazione della grave crisi determinata dal Covid-19 il legislatore ha previsto che le imprese con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni di euro e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi non sono tenuti al versamento:


  • del saldo Irap relativo al periodo d'imposta 2019, fermo restando, per detto periodo, il versamento dell'acconto;

  • della prima rata, pari al 40% dell'acconto dell'Irap dovuto per il periodo d'imposta 2020.


L'importo corrispondente alla prima rata dell'acconto è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per il 2020.

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 27/E del 19 ottobre 2020, fornisce ulteriori chiarimenti in merito.



ASPETTI CONNESSI ALLE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'ART. 24 DEL DECRETO



In relazione alle disposizioni contenute nell'articolo 24 del Decreto è stato chiesto di chiarirne l'applicazione, con specifico riferimento:


  • al calcolo dell'Irap da versare a saldo per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019;

  • alla possibilità, qualora il saldo dell'Irap relativo al periodo d'imposta 2020 sia inferiore alla prima rata di acconto 'dovuta' per il medesimo periodo, di utilizzare in compensazione o chiedere a rimborso ovvero azzerare la differenza a credito.


Operatività dell'esclusione della prima rata dell'acconto Irap 2020 dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso anno



Con riferimento al calcolo dell'Irap da versare per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, va ricordato quanto dispone l'articolo 24 comma 1 e comma 2. Il calcolo dell'acconto è effettuato sulla base dell'imposta dovuta per l'anno precedente, al netto di detrazioni, crediti d'imposta e ritenute d'acconto risultanti dalla relativa dichiarazione dei redditi (metodo storico). In alternativa, chi, per l'anno in corso, presume di avere un risultato economico inferiore rispetto all'anno precedente, può ricorrere al metodo 'previsionale'. In tal caso il calcolo viene effettuato sulla base dell'imposta presumibilmente dovuta per l'anno in corso, considerando, quindi, i redditi che il contribuente ipotizza di realizzare, nonché gli oneri deducibili e detraibili che dovrebbero essere sostenuti, i crediti d'imposta e le ritenute d'acconto. Questa scelta può comportare la riduzione o il non pagamento dell'acconto, ma, al contempo, espone il contribuente al rischio di effettuare i versamenti in acconto in misura inferiore rispetto a quanto realmente dovuto e l'eventuale successiva applicazione di sanzioni e interessi sulla differenza non versata.
Peraltro si ricorda che l'art. 20 del decreto Liquidità dispone, solo per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, la non applicazione di sanzioni e interessi in caso di insufficiente versamento delle somme dovute a titolo di acconto, se l'importo versato non è inferiore all'80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso.

Coordinando le regole generali con le nuove previsioni recate dal Decreto si evince che il contribuente che applica il metodo storico è tenuto a versare il secondo acconto pari al 60% (o al 50% se applica gli Isa) e l'eventuale saldo da determinarsi al netto del primo acconto 'figurativo' (pari al 40% o al 50% se applica gli Isa) e del secondo acconto corrisposto.
Qualora, invece, il contribuente utilizzi il metodo 'previsionale', lo stesso è tenuto a versare il secondo acconto pari al 60% (ovvero al 50% se applica gli Isa) dell'imposta complessiva presumibilmente dovuta per il periodo d'imposta 2020 e l'eventuale saldo da determinarsi al netto del primo acconto 'figurativo' (pari al 40% o al 50% se applica gli Isa) e del secondo acconto corrisposto.

In entrambe le ipotesi il primo acconto 'figurativo' non può mai eccedere il 40% (o il 50%) dell'importo complessivamente dovuto a titolo di Irap per il periodo d'imposta 2020, calcolato, in linea generale, secondo il metodo storico, sempreché quest'ultimo non sia superiore a quanto effettivamente da corrispondere. E ciò perché la norma prevede un meccanismo volto ad evitare scelte arbitrarie circa il metodo di calcolo utilizzato per determinare l'acconto.



Saldo Irap relativo al periodo d'imposta 2020 inferiore alla prima rata di acconto



Coordinando le regole generali in tema di calcolo degli acconti con le previsioni recate dall'art. 24 del Decreto si evince che il contribuente che applica il metodo 'storico' è tenuto a versare per il periodo d'imposta 2020:


  • l secondo acconto, pari al 60% (o 50% se applica gli Isa);

  • l'eventuale saldo da determinarsi al netto del primo acconto 'figurativo' (pari al 40% o al 50% se applica gli Isa) e del secondo acconto effettivamente corrisposto.


Qualora, invece, il contribuente utilizzi il metodo 'previsionale', lo stesso è tenuto a versare, per il medesimo periodo d'imposta 2020:

  • un secondo acconto pari al 60% (o al 50% se applica gli Isa) dell'imposta complessiva presumibilmente dovuta;

  • l'eventuale saldo da determinarsi al netto del primo acconto 'figurativo' (pari al 40% o al 50% se applica gli Isa) e del secondo acconto effettivamente corrisposto.


In entrambe le ipotesi, il primo acconto 'figurativo' da sottrarre non può mai eccedere il 40% (o il 50%) dell'importo complessivamente dovuto a titolo di Irap per il periodo d'imposta 2020, calcolato, in linea generale, secondo il metodo storico, sempreché quest'ultimo non sia superiore a quanto effettivamente da corrispondere.

Ipotizzando, quindi, un contribuente che non sia tenuto ad applicare gli Isa e che utilizzi il metodo 'storico', se l'Irap:

  • dovuta per il periodo d'imposta 2019 è pari a 1.000 euro,

  • effettivamente dovuta per il periodo d'imposta 2020 è pari a 200 euro,

  • versata a titolo di secondo acconto per il periodo d'imposta 2020 risulta pari a 600 euro,


in questo caso, il primo acconto 'figurativo' da sottrarre dall'imposta dovuta (200 euro) è pari a 80 euro (40% di 200). Pertanto, la dichiarazione Irap 2021 evidenzierà un credito pari a 480 euro. Qualora, invece, il contribuente non sia tenuto ad applicare gli Isa ed utilizzi il metodo 'previsionale', se l'Irap:

  • dovuta per il periodo d'imposta 2019 è pari a 1.000 euro,

  • che si presume di dover versare per il periodo d'imposta 2020, è pari a 800 euro,

  • effettivamente dovuta per il periodo d'imposta 2020 risulta pari a 200 euro,

  • versata a titolo di secondo acconto è pari a 480 euro,


in questo caso, il primo acconto 'figurativo' da sottrarre dall'imposta dovuta (200 euro) è pari a 80 euro. Pertanto, la dichiarazione Irap 2021 evidenzierà un credito pari a 360 euro.



AMBITO APPLICATIVO DELL'ARTICOLO 20 DEL DECRETO LEGGE N. 23/2020



L'articolo 20 del decreto Liquidità rubricato 'Metodo previsionale per la determinazione degli acconti da versare nel mese di giugno', prevede che 'Le disposizioni concernenti le sanzioni e gli interessi per il caso di omesso o di insufficiente versamento degli acconti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive non si applicano in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l'importo versato non è inferiore all'80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente agli acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019'.
Posto che il testo di legge richiama espressamente solo le imposte Irpef, Ires e Irap, è stato chiesto di chiarire se tale previsione trovi applicazione anche in relazione alle 'addizionali' di dette imposte.

Con la circolare n. 9/E/2020 è stato chiarito che, da un punto di vista oggettivo, la citata disposizione, 'oltre che alle imposte espressamente individuate, si applica anche:


  • all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap dovuta dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari;

  • alla cedolare secca sul canone di locazione, all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (Ivie) o sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (Ivafe)'.


Tale chiarimento discende dalla circostanza che per le imposte richiamate si applicano i medesimi termini di versamento dell'acconto dettati per le imposte espressamente individuate dalla norma in oggetto.

Conseguentemente, la previsione di legge in commento si applica, altresì, agli acconti relativi alle addizionali di dette imposte con scadenza 30 giugno 2020. Resta di contro esclusa l'applicazione all'addizionale regionale all'Irpef in quanto, per quest'ultima, non è previsto il versamento dell'acconto entro il 30 giugno, ma solo del saldo (in unica soluzione o come prima rata) dell'imposta dovuta per l'anno 2019.



(Vedi circolare n. 27 del 2020)