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Novità fiscali

Le imprese norvegesi possono registrarsi in Italia come contribuenti Iva senza dover nominare un rappresentante fiscale


L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 44/E del 28 luglio 2020, risponde ad un Ufficio che chiedeva di sapere se i soggetti non residenti in Italia, ma stabiliti in Norvegia, possono avvalersi dell'identificazione diretta prevista dall'art. 35-ter del Dpr n. 633/1972 al fine di assolvere gli obblighi di imposta nel nostro Paese. L'articolo indicato, rubricato 'identificazione ai fini Iva ed obblighi contabili del soggetto non residente', disciplina l'identificazione diretta nel territorio dello Stato da parte di soggetti non residenti che effettuano in Italia cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti ad imposta. Secondo la VI Direttiva, ciascun Paese membro deve consentire l'identificazione diretta agli operatori stabiliti in un altro Stato appartenente all'Unione europea per assolvere agli obblighi Iva in caso di operazioni effettuate nel territorio di tale Stato. Pertanto, in alternativa alla nomina di un rappresentante fiscale, i soggetti non residenti che effettuano operazioni rilevanti ai fini Iva nel territorio dello Stato hanno facoltà di identificarsi direttamente con le modalità indicate nel citato articolo 35-ter.
Differentemente da quanto previsto in caso di soggetti stabiliti in uno Stato membro, per i quali la possibilità di identificarsi direttamente ai fini Iva in altri Stati membri è attribuita automaticamente, per i soggetti residenti in Paesi terzi tale facoltà è subordinata alla verifica della sussistenza di accordi di cooperazione amministrativa. Il Regno di Norvegia ha sottoscritto con la Ue un accordo volto a garantire la corretta determinazione e riscossione dell'Iva, il corretto recupero dei crediti Iva e la lotta alle frodi. Tale accordo è analogo a quello previsto dalle norme in vigore in materia di assistenza tra Autorità fiscali della Ue in materia di Iva e, dunque, rispetta i requisiti previsti dall'art. 35-ter. L'accordo in esame, dunque, consente ai soggetti stabiliti in Norvegia di avvalersi dell'istituto dell'identificazione diretta al fine di assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di Iva in Italia, in alternativa alla nomina di un rappresentante fiscale.

(Vedi risoluzione n. 44 del 2020)