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Novità fiscali

Adempimenti degli amministratori di condominio


Gli amministratori di condominio effettuano le trasmissioni delle dichiarazioni tramite gli intermediari ovvero direttamente, in qualità di gestori o di incaricati della trasmissione telematica per il condominio stesso utilizzando l'utenza propria di ciascun condomino. In presenza di un elevato numero di condomìni amministrati, la trasmissione diretta da parte dell'amministratore presenta la difficoltà di doversi accreditare ai sistemi telematici tante volte quanti sono i condomìni cui si riferiscono le operazioni da effettuare. L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 10/E del 27 febbraio 2020, fornisce chiarimenti in merito alle difficoltà operative nella gestione delle utenze telematiche per la trasmissione delle dichiarazioni cui i condomìni sono tenuti. Il documento precisa che è consentito all'amministratore di effettuare la trasmissione delle dichiarazioni dei condomìni per i quali riveste la carica di rappresentante, mediante l'utilizzo di una unica utenza telematica attribuitagli. Dai dati presenti in Anagrafe tributaria, desunti dai modelli AA5 e AA7, è possibile verificare la sussistenza dell'associazione tra l'amministratore e il condominio. Gli stessi modelli possono essere utilizzati per variare i dati. La trasmissione telematica dei citati modelli spetta ai condomìni oppure può essere effettuata tramite intermediari o presentata in ufficio.
Con la nuova utenza telematica attribuita all'amministratore di condominio è possibile effettuare, altresì, tutte le comunicazioni già di competenza dell'amministratore come, ad esempio, quelle ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata, contenente i dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni dello stabile, nonché con riferimento all'acquisto di mobili ed elettrodomestici finalizzati all'arredo di parti comuni dell'edificio oggetto di ristrutturazione.

(Vedi risoluzione n. 10 del 2020)