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Novità fiscali

Utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta corrispondenti alle detrazioni per gli interventi di riduzione del rischio sismico e per gli interventi finalizzati al risparmio energetico – Ridenominazione dei codici tributo '6890' e '6891'


Con la risoluzione n. 94/E del 20 novembre 2019 l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che le quote annuali dei crediti d'imposta ceduti per il Sismabonus Acquisti e per l'Ecobonus potranno essere utilizzate in compensazione dal cessionario, tramite modello F24, indicando i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 58/E/2018, come di seguito ridenominati: '6890' denominato 'ECOBONUS – Utilizzo in compensazione del credito d'imposta ceduto – art. 14, commi 2-ter e 2-sexies del DL n. 63/2013 – art. 10, comma 3-ter del DL n. 34/2019'; '6891' denominato 'SISMABONUS - Utilizzo in compensazione del credito d'imposta ceduto – art. 16, commi 1-quinquies e 1-septies del DL n.63/2013'. I crediti ceduti sono utilizzabili esclusivamente in compensazione dal cessionario, rispettivamente in dieci e cinque quote annuali, di pari importo. Per essere utilizzati in compensazione è necessario che il cessionario proceda all'accettazione dei crediti medesimi. In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, l'Agenzia delle Entrate effettuerà controlli automatizzati al fine di verificare che l'ammontare dei crediti utilizzati in compensazione non ecceda l'importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24.

(Vedi risoluzione n. 94 del 2019)