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Novità fiscali

Versamenti in acconto dovuti ai fini Irpef, Ires ed Irap – Chiarimenti


Con la risoluzione n. 93/E del 12 novembre 2019 l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in ordine al versamento degli acconti dovuti ai fini Irpef Ires ed Irap. A decorrere dal 27 ottobre 2019, l'articolo 58 del decreto legge n. 124/2019 (in corso di conversione) ha stabilito che 'per i soggetti di cui all'art. 12- quinquies, commi 3 e 4, del decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, i versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, nonché quelli relativi all'imposta regionale sulle attività produttive sono effettuati in due rate ciascuna nella misura del 50%, fatto salvo quanto eventualmente già versato per l'esercizio in corso con la prima rata di acconto con corrispondente rideterminazione della misura dell'acconto dovuto in caso di versamento unico'. Per determinati soggetti, quindi, la norma modifica la misura dei versamenti della prima e della seconda rata degli acconti dovuti ai fini Irpef, Ires ed Irap, rimodulandoli in due rate di pari importo, ossia al 50%, anziché 40 e 60%. La modifica trova applicazione nei confronti di coloro ai quali era stata disposta la proroga dei versamenti al 30 settembre 2019. Parliamo dei contribuenti che: esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, le attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa e di coloro che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun Isa, dal relativo decreto ministeriale di approvazione. Ricorrendo tali condizioni si applica anche ai contribuenti che: applicano il regime forfettario agevolato; applicano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità; determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari; ricadono nelle altre cause di esclusione dagli Isa.
La rimodulazione del versamento degli acconti è applicabile anche: all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap dovuta dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari; alla cedolare secca sul canone di locazione, all'Ivie e all'Ivafe.
Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, è fatto salvo il versamento dell'eventuale prima rata di acconto ed è dovuta, quindi, la seconda rata nella misura del 50% ovvero l'unico versamento nella misura del 90%.

(Vedi risoluzione n. 93 del 2019)