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Novità fiscali

Credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo


Con la risoluzione n. 40/E del 2 aprile 2019 l'Agenzia delle Entrate risponde ad una società in merito alla possibilità per la stessa di usufruire del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 3 del dl 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014 n. 9, e successive modifiche e integrazioni. E' la seconda volta che l'Amministrazione finanziaria interviene sul tema soffermandosi in particolare sulla corretta individuazione dell'ambito oggettivo di applicazione del bonus. Con il documento l'Agenzia risponde a un'istanza di interpello nella quale veniva chiesto di valutare l'ammissibilità al beneficio di un complesso progetto informatico volto alla gestione delle informazioni, dei documenti e delle fasi di controllo che abiliti l'adozione di modelli operativi innovativi e, di conseguenza, l 'erogazione di migliori servizi ai clienti. L'intervento era basato su un sistema informatico condiviso (c.d. 'cross-department') in grado di fornire informazioni di natura tecnica in sede di sopralluogo/installazione/manutenzione/guasto. Per la società istante le attività descritte rientravano nelle c.d. attività di 'sviluppo sperimentale'.
In linea con il parere espresso dal Ministero dello Sviluppo economico, la risoluzione n. 40/E/2019 precisa che le attività descritte non rientrano tra quelle di ricerca e sviluppo che danno accesso al credito d'imposta, in quanto, pur presentando varianti rispetto alle alternative già presenti sul mercato, si basano, comunque su tecnologie già diffuse nel settore di appartenenza della società. Secondo il parere tecnico espresso dal Mise gli investimenti posti in essere dall'impresa sono inquadrabili nella categoria 'innovazione di processo' e, in quanto tali, non sono agevolabili agli effetti della disciplina del credito d'imposta.

(Vedi risoluzione n. 40 del 2019)