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Novità fiscali

Reddito di lavoro dipendente – Detassazione Premi di risultato


L'Agenzia delle Entrate dedica la risoluzione n. 78/E del 19 ottobre 2018 ai premi di risultato e alle misure fiscali agevolative reintrodotte a regime dal 2016. Per l'applicazione del regime agevolato è necessario verificare l'incremento di produttività al termine del periodo congruo previsto dal contratto. La durata del periodo congruo è rimessa alla contrattazione di secondo livello e può essere annuale, infrannuale o ultrannuale. Non è sufficiente che l'obiettivo prefissato dalla contrattazione di secondo livello sia raggiunto. E' necessario altresì che il risultato conseguito dall'azienda risulti incrementale rispetto al risultato antecedente l'inizio del periodo di maturazione del premio. Il requisito dell'incrementalità è rilevabile dal confronto tra il valore dell'obiettivo registrato all'inizio del periodo congruo e quello risultante al termine dello stesso. Nel caso sottoposto da una società l'Amministrazione finanziaria rileva che l'erogazione del premio di risultato non è subordinata al conseguimento di un risultato incrementale rispetto al risultato registrato dall'azienda all'inizio del periodo di maturazione del premio, ma è ancorato al raggiungimento di un dato stabile, fissato dal contratto aziendale, costituito dal raggiungimento di un valore dell'EBIT e, in relazione al basket di commesse, dal miglioramento del rispetto dei tempi di consegna previsto nei programmi di consegna. In ragione di ciò l'Amministrazione ritiene che il premio di risultato in esame non possa fruire del regime fiscale agevolato.

(Vedi risoluzione n. 78 del 2018)