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Novità fiscali

Comunicazioni all'Anagrafe tributaria da parte degli amministratori di condominio: casi di esonero


Gli amministratori di condominio sono tenuti a comunicare annualmente all'Anagrafe tributaria l'ammontare dei beni e servizi acquistati dal condominio e i dati dei loro fornitori. Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione i dati relativi alle forniture di acqua, gas, energia elettrica e servizi che hanno comportato il pagamento, al singolo fornitore, di compensi soggetti alla ritenuta alla fonte non superiori a 258 euro complessivi nell'anno solare. Con la risoluzione n.. 67/E del 20 settembre 2018 l'Agenzia delle Entrate risponde ad alcuni operatori che chiedevano se l'esonero dalla compilazione della sezione III del quadro AC del modello Redditi sussista anche in tutte le ipotesi in cui sia stata operata dalle banche una ritenuta sulle somme pagate dal condominio all'impresa che ha effettuato interventi di recupero del patrimonio edilizio sulle parti comuni dello stabile. Poiché dette somme sono soggette a ritenuta alla fonte da parte degli intermediari e, pertanto, sono già esposte nella dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770 – quadro SY – sezione III) l'Agenzia ritiene che tale ipotesi possa rientrare nel caso di esonero. Inoltre, i dati contenuti nei bonifici relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio su cui vengono applicate le ritenute d'acconto sono già comunicati al fisco tramite il flusso telematico.
L'amministratore di condominio può pertanto non compilare la sezione III del quadro AC del mod. Redditi e del quadro K del mod. 730 contenente i dati relativi ai fornitori di beni e servizi nei casi in cui gli intermediari abbiano operato la ritenuta alla fonte sulle somme pagate dal condominio per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

(Vedi risoluzione n. 67 del 2018)