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Novità fiscali

Conferimento da parte di un soggetto non residente in Italia di un ramo d'azienda appartenente alla sua stabile organizzazione in Italia a favore di un altro soggetto residente


Al conferimento di ramo d'azienda è applicabile il regime di neutralità fiscale previsto dal combinato disposto degli articoli 178, comma 1, lettera c), e 179, comma 2, del Tuir ma a specifiche condizioni. L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 63/E del 9 agosto 2018, ha fornito chiarimenti in merito al trattamento tributario da applicare al conferimento di un ramo d'azienda intercorso tra una società francese attiva nel campo assicurativo e la sua stabile organizzazione in Italia. Quest'ultima svolgeva due attività (qualificabili come rami d'azienda) e intendeva conferire uno dei due rami a favore di una società residente controllata dalla casa madre francese.
L'operazione di conferimento prospettata prevede che la società conferitaria (residente in Italia) aumenterà il proprio capitale in misura pari al valore netto contabile del ramo d'azienda conferito, mentre la corrispondente quota di partecipazione verrà attribuita alla stabile organizzazione, senza essere trasferita o assegnata alla società non residente. A conferimento avvenuto la stabile organizzazione iscriverà nella sua contabilità una quota della partecipazione nella conferitaria italiana al valore corrispondente all'aumento di capitale sociale conseguente al conferimento.
La stabile organizzazione in Italia segnala che non ha intenzione di cedere a terzi o ad altre società del gruppo, la partecipazione derivante dal conferimento né di trasferirla alla società non residente dalla quale promana.
Come anticipato l'Agenzia delle Entrate è dell'avviso che al conferimento descritto sia applicabile il regime di neutralità fiscale previsto dal Tuir, ma limitatamente agli elementi patrimoniali della stabile effettivamente confluiti nella società conferitaria, a patto che siano rispettate tutte le condizioni richieste dalla disciplina interna; in particolare, se la partecipazione nella conferitaria confluisce nella contabilità della stabile conferente da cui provengono gli asset conferiti. Qualora questo non avvenga o, successivamente al conferimento, le partecipazioni nella conferitaria siano trasferite o assegnate alla casa madre non residente, le partecipazioni si considereranno realizzate al valore normale.

(Vedi risoluzione n. 63 del 2018)