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Novità fiscali

Regime Iva del servizio di ricerca in materia di investimenti


A decorrere dal 3 gennaio 2018 la Direttiva MIFID II ha introdotto rilevanti modifiche alle condizioni di ricevibilità del servizio di ricerca in materia di investimenti reso dai negoziatori agli intermediari che svolgono il servizio di gestione individuale di portafogli.
Un'associazione chiede di conoscere se il servizio di ricerca in materia di investimenti reso ai gestori individuali di portafogli, il cui onere è posto a carico dei clienti a prescindere dal volume e/o dal valore degli ordini eseguiti, possa continuare a beneficiare del regime di esenzione.
Con le modifiche introdotte dalla Direttiva delegata 2017/593/Ue il servizio di ricerca in materia di investimenti, se finanziato da uno specifico onere di ricerca posto a carico del cliente, deve essere indipendente e separatamente identificabile rispetto agli altri servizi forniti dal negoziatore. Tale servizio deve essere distinto e autonomo anche sotto il profilo economico.
Le modifiche introdotte dalla direttiva citata riguardano il servizio di ricerca fornito ai gestori individuali di portafogli ma non necessariamente quello reso ai gestori collettivi, i quali possono, invece, scegliere se continuare a ricevere la ricerca senza essere obbligati a definire un budget a carico degli OICR gestiti oppure se applicare le nuove regole di ricevibilità del servizio di ricerca.
Ciò posto, in ordine al trattamento fiscale del servizio di ricerca fornito agli intermediari che svolgono il servizio di gestione individuale di portafogli, l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 61/E dell'8 agosto 2018 è dell'avviso che lo stesso non sia riconducibile ad alcuna fattispecie di esenzione e, in particolare, non possa essere inquadrato tra le 'prestazioni di mediazione, intermediazione e mandato'.
Il regime di esenzione delle prestazioni di intermediazione presuppone che le stesse siano finalizzate alla conclusione di operazioni di carattere finanziario.
Nel servizio di ricerca in materia di investimenti il negoziatore si limita a rendere fruibile al gestore informazioni, dati e ricerche in ordine ad una strategia di investimento riguardante uno o diversi strumenti finanziari. Alla luce di quanto espresso la circolare ritiene che il servizio di ricerca in materia di investimenti fornito dai negoziatori agli intermediari che svolgono il servizio di gestione individuale di portafogli, autonomamente remunerato secondo le nuove condizioni di ricevibilità del servizio (Direttiva 2017/593/UE), non possa continuare a fruire del regime di esenzione. Tale servizio deve essere assoggettato ad Iva ordinaria.
Per quanto riguarda il trattamento fiscale del servizio di ricerca in materia di investimenti fornito dai negoziatori ai gestori collettivi, qualora detto servizio sia separatamente identificato, sotto il profilo economico, rispetto all'attività di negoziazione, si ritiene che lo stesso possa fruire del regime di esenzione, purché il servizio sia inquadrabile nell'ambito della gestione dei fondi comuni di investimento.
La Corte di giustizia europea, con la sentenza 4 maggio 2006, causa C-169/04 ha chiarito che non è preclusa la possibilità che possano fruire dell'esenzione Iva anche le gestioni di fondi comuni di investimento frazionate in servizi distinti forniti da un soggetto esterno al fondo. Tuttavia, per essere esenti, i servizi 'delegati' forniti dal terzo devono formare un 'insieme distinto, valutato globalmente che abbia l'effetto di adempiere le funzioni specifiche ed essenziali del servizio' per il quale è prevista l'esenzione, vale a dire, della gestione del fondo.

(Vedi risoluzione n. 61 del 2018)