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Novità fiscali

Cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di efficienza energetica nonché per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche


Con la circolare n. 17/E del 23 luglio 2018 l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alle modalità di applicazione delle disposizioni in materia di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di efficienza energetica nonché per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche effettuati su edifici. Già, con la circolare n. 11/E/2018 l'Amministrazione finanziaria si è espressa in materia di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per interventi di efficienza energetica chiarendo che la cessione deve intendersi limitata ad una sola eventuale cessione successiva a quella originaria e che per altri soggetti privati devono intendersi i soggetti diversi dai fornitori che siano collegati al rapporto dal quale ha avuto origine la detrazione. La medesima circolare ha chiarito che, nel caso di interventi condominiali, la detrazione può essere ceduta agli altri condomini ma mai agli istituti di credito e agli intermediari finanziari. Con questa circolare l'Agenzia fornisce cinque chiarimenti.

  1. All'interrogativo se le cessioni del credito trattate possano ritenersi applicabili anche agli interventi realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico, l'Agenzia risponde positivamente per gli interventi realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1. E, analogamente a quanto previsto per gli interventi di efficienza energetica, il credito può essere ceduto anche ai soggetti che hanno effettuato gli interventi (fornitori e imprese costruttrici). Ai soggetti beneficiari di dette detrazioni resta tuttavia preclusa la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione agli istituti di credito e agli intermediari finanziari.
  2. Nel secondo quesito la circolare precisa che nel caso di lavori effettuati da un'impresa appartenente ad un consorzio o ad una Rete di impresa, il credito corrispondente alla detrazione può essere ceduto anche agli altri consorziati o retisti, anche se non hanno eseguito i lavori, o direttamente al consorzio o alla Rete. Sono escluse le cessioni a favore degli istituti di credito e degli intermediari finanziari.
  3. Nel terzo quesito viene chiarito che se il fornitore del servizio si avvale di un sub-appaltatore per eseguire l'opera, la cessione del credito può essere effettuata anche a favore di quest'ultimo o, ancora, a favore di chi ha fornito i materiali necessari per eseguire l'opera.
  4. Nel quarto chiarimento l'Amministrazione precisa che la cessione del credito d'imposta può essere effettuata anche a favore dei soggetti che hanno eseguito l'intervento agevolabile, lavori che in sé considerati non danno diritto alle detrazioni cedibili, sempreché questi soggetti rientrino nel medesimo contratto d'appalto da cui originano le detrazioni.
  5. Con il quinto chiarimento si precisa che il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione deve essere valutato sia con riferimento alla cessione originaria che a quella successiva.


(Vedi circolare n. 17/E del 2018)