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Novità fiscali

Questioni fiscali di interesse delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche


Con la circolare n. 18/E del 1°agosto 2018 l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alle agevolazioni fiscali previste per lo sport dilettantistico. Tra le precisazioni emerge che le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fine di lucro che non hanno effettuato la comunicazione obbligatoria alla Siae non rischiano di uscire dal regime agevolato disciplinato dalla legge n. 398/1991 se hanno adottato un 'comportamento concludente' e comunicato all'Amministrazione finanziaria di volersi avvalere dell'agevolazione. La mancata comunicazione, tuttavia, è soggetta alla sanzione amministrativa da 250 a 2mila euro. La prima parte del documento di prassi amministrativa è dedicato alla normativa che regolamenta il regime tributario del settore dello sport dilettantistico. In particolare viene analizzata l'applicazione del regime fiscale recato dalla legge n. 398/1991 per il quale possono optare le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che, nel corso del periodo d'imposta precedente, hanno conseguito proventi derivanti da attività commerciale per un importo non superiore a 400mila euro. Tale regime agevolativo prevede modalità di determinazione forfetaria del reddito imponibile e dell'Iva nonché previsioni di favore in materia di adempimenti contabili, di certificazione dei corrispettivi e dichiarativi. La circolare, inoltre, affronta alcune questioni concernenti l'applicazione, in favore delle medesime associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro, del beneficio fiscale previsto dall'articolo 148, comma 3, Tuir che stabilisce la non imponibilità, ai fini delle imposte sui redditi, delle attività svolte in attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei soci e di altre categorie di soggetti tassativamente indicati. La seconda parte del documento è dedicata all'analisi degli effetti della riforma del Terzo settore sull'applicabilità del regime fiscale di cui alla legge n. 398 del 1991 e dell'agevolazione di cui all'art. 148, comma 3, del Tuir. Il legislatore, con la riforma citata, ha incluso le attività sportive dilettantistiche tra gli enti del Terzo settore ma ha consentito alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche che operano al suo interno di conservare le agevolazioni fiscali già esistenti. Ne deriva che le associazioni e le società sportive dilettantistiche potranno scegliere se mantenere le agevolazioni fiscali per esse previste. In alternativa le stesse potranno entrare a far parte degli enti del Terzo settore e fruire dei relativi benefici tributari. Il Codice del Terzo settore ha modificato alcune disposizioni relative all'ambito soggettivo di applicazione del regime agevolativo di cui alla legge 398/1991, prevedendo, da un lato, la disapplicazione di detto regime per gli enti del Terzo settore e, dall'altro, l'abrogazione delle norme che attualmente estendono l'applicazione del regime alle associazioni senza fini di lucro, alle associazioni pro-loco ed alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro. Tuttavia, queste modifiche saranno operative solo dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sarà attivo il Registro unico nazionale del Terzo settore. Pertanto, fino ad allora, l'ambito soggettivo di applicazione del regime di favore di cui alla legge n. 398/1991, resta invariato. Successivamente a tale termine, il regime di cui alla legge 398/1991 non potrà più trovare applicazione né nei confronti delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che sceglieranno di assumere la qualifica di enti del Terzo settore iscrivendosi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, né nei confronti delle associazioni senza fini di lucro e delle associazioni pro-loco nonché delle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro. Il regime in esame, invece, continuerà a trovare applicazione per le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che non assumeranno la qualifica di enti del Terzo settore. Con riguardo, invece, agli effetti della riforma del Terzo settore sulla 'decommercializzazione' prevista dall'articolo 148, comma 3, del Tuir, la circolare precisa che il Codice del Terzo settore stabilisce, da un lato, la disapplicazione dell'intero articolo 148 nei confronti degli enti non profit, e, dall'altro, prevede una modifica delle disposizioni di cui al comma 3 dello stesso articolo 148 del Tuir. In virtù di tale modifica, dal novero delle tipologie di enti non commerciali associativi destinatari dell'agevolazione di cui all'articolo 148, comma 3, del Tuir, è prevista l'eliminazione delle associazioni assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona. La norma, quindi, resta applicabile alle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose nonché le associazioni sportive dilettantistiche. Anche queste modifiche saranno efficaci solo dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sarà attivo il Registro unico nazionale. Di conseguenza, solo le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che non assumeranno la qualifica di enti del Terzo settore potranno continuare ad avvalersi della previsione di decommercializzazione di cui all'articolo 148, comma 3, del Tuir. Diversamente, le associazioni e le società sportive dilettantistiche che decideranno di assumere la qualifica di enti del Terzo settore non potranno più essere destinatarie della previsione di decommercializzazione prevista dall'articolo 148, comma 3, del Tuir. La circolare prosegue analizzando le questioni connesse all'applicazione del regime fiscale di cui alla legge 398/1991.

Mancata comunicazione alla Siae dell'opzione per il regime di cui alla legge 398/1991

Come anticipato, nel caso di mancata comunicazione alla Siae dell'opzione per il regime di cui alla legge 398/1991 gli enti sportivi non decadono dal regime agevolato in presenza di comportamento concludente e di regolare comunicazione all'Agenzia delle Entrate dell'esercizio dell'opzione. Tuttavia, la mancata comunicazione è soggetta alla sanzione amministrativa di cui all'art. 11 del Dlgs 471/1997.

Contributi erogati da enti pubblici

I contributi erogati da enti pubblici a una associazione sportiva dilettantistica per lo svolgimento convenzionato di attività aventi finalità sociali non rilevano nel calcolo del plafond dei proventi commerciali di 400mila euro. Ciò, a prescindere che i contributi siano a fondo perduto o assumano la natura di corrispettivi. Se, tuttavia, assumono tale natura sarà però dovuta l'Iva secondo il regime di favore di cui alla legge 398 del 1991.

Tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti

Nel caso di quote di iscrizione a corsi o di quote di affiliazione, di importo esiguo, incassate in contanti dall'associazione o dalla società sportiva dilettantistica senza fini di lucro e poi versate cumulativamente sul proprio conto corrente per un importo pari o superiore a 1.000 euro, la circolare precisa che al fine di rispettare l'obbligo di tracciabilità previsto dalla legge n. 133/1999, l'ente è tenuto a rilasciare una quietanza per ogni singola quota di iscrizione, a conservarne copia e ad annotare in un registro i dati relativi ai soggetti che hanno effettuato i versamenti, gli importi incassati e gli importi pagati.

Decadenza dal regime agevolato nel caso di superamento del limite di 400mila euro

Nell'ipotesi in cui nel corso dell'ultimo mese del periodo d'imposta venga superato il plafond dei 400mila euro, il regime agevolativo trova applicazione per tutto il periodo d'imposta in cui è avvenuto il superamento. Per l'anno successivo, invece, si applicherà il regime ordinario, ai fini Ires e Iva.

Effetti della mancata tenuta del modello previsto dal decreto del Min. delle Finanze 11 febbraio 1997 sulla fruibilità del regime fiscale di favore

Il mancato rispetto dell'obbligo contabile di annotare i proventi nel modello di cui al decreto del Min. delle Finanze 11 febbraio 1997 non comporta la decadenza dalle agevolazioni previste dalla legge 398/1991, purché l'associazione sportiva dilettantistica o la società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro sia in grado di fornire gli opportuni riscontri contabili ai verificatori in caso di controllo.

Applicabilità del regime di cui alla legge 398/1991 alle Federazioni Sportive Nazionali ed alle Discipline Sportive Associate

Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive associate non perseguono fini di lucro. L'art. 9-bis del dl 417/1991 ha stabilito che alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro-loco si applicano le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991 n. 398. Ma il Codice del Terzo settore ha previsto l'abrogazione dell'articolo 9-bis del decreto legge citato, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di autorizzazione e, comunque, non prima del periodo d'imposta successivo di operatività del Registro Unico nazionale del Terzo settore. Pertanto, le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate possono tuttora optare per il regime di favore di cui alla legge 398/1991 ma dal momento in cui avrà effetto l'abrogazione dell'art. 9-bis del decreto legge 417/1991 non potranno più optare per il regime di cui alla legge 398/1991.

Quote ricevute dall'associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro per garantire la custodia delle attrezzature e dei beni ed il ricovero degli animali utilizzati nella pratica sportiva dilettantistica

Le prestazioni di custodia delle attrezzature e dei beni o di ricovero degli animali (ad esempio i cavalli) affidati all'associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro dai soci o dagli altri soggetti autorizzati possono considerarsi svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali della stessa associazione o società sportiva dilettantistica se siano connaturate ed essenziali all'attività principale svolta da tali enti. Per la verifica di questo requisito basterà escludere che la custodia delle attrezzature e dei beni o il ricovero degli animali non si risolva in un mero espediente per ottenere tali prestazioni a condizioni più vantaggiose in ragione del regime fiscale di favore di cui godono gli enti sportivi dilettantistici. Inoltre sarà importante verificare che le attrezzature e i beni custoditi nonché gli animali ricoverati siano idonei alla pratica sportiva da parte della Federazione Sportiva Nazionale di appartenenza.

Conseguenze in caso di tardiva presentazione del Modello EAS (7.7)

In caso di presentazione del Modello EAS oltre i termini ordinari nonché oltre il termine per beneficiare dell'istituto della c.d. remissione in bonis, l'associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro non può avvalersi del regime agevolativo in relazione all'attività realizzata precedentemente alla data di presentazione del Modello. Potrà farlo, tuttavia, per le operazioni compiute successivamente alla presentazione dello stesso, anche se ricadenti nel medesimo periodo di imposta in cui avviene la comunicazione. E' bene ricordare che il Modello EAS deve essere presentato entro 60 giorni dalla costituzione dell'ente.

Trattamento fiscale della cessione, da parte di associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro, dei diritti alla prestazione sportiva dell'atleta (7.8)

Le attività rese, verso corrispettivo, da un atleta appartenente a una associazione o società sportive dilettantistica senza fini di lucro 'in diretta attuazione degli scopi istituzionali'non si considerano commerciali se effettuate nei confronti di altre associazioni che svolgono la medesima attività ossia che facciano parte della medesima organizzazione locale o nazionale. E' necessario, tuttavia, che l'atleta abbia svolto nell'ambito dell'associazione o società sportiva dilettantistica non lucrativa cedente un'effettiva attività volta ad apprendere e migliorare la pratica sportiva dilettantistica. Si applicano, invece, le regole generali di tassazione se la cessione di un giocatore tra queste categorie di enti costituisce un trasferimento avente finalità meramente speculative. La cessione, inoltre, sarà ugualmente tassabile secondo le regole generali se la destinataria non è un'altra associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro affiliata alla stessa Federazione Sportiva della cedente.

Trattamento fiscale della cessione, da parte di associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro, di diritti alla partecipazione al campionato

In caso di cessione, da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro, del diritto alla partecipazione al campionato, potrà trovare applicazione la previsione agevolativa della 'decommercializzazione' a condizione che la cessione avvenga a favore di un'altra associazione o società sportiva e che entrambe siano affiliate alla medesima Federazione Sportiva. Inoltre è necessario che l'associazione o la società sportiva dilettantistica non lucrativa che pone in essere la cessione continui comunque, seppure in una categoria inferiore, a partecipare ai campionati.

Esenzione dall'imposta di bollo

Godono della esenzione da imposta di bollo tutti i documenti, comprese le ricevute per indennità, rimborsi spese analitici, rimborsi spese forfettari, richiesti a fronte di somme erogate dalle federazioni sportive e dagli Enti di Promozione Sportiva.

(Vedi circolare n. 18/E del 2018)