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Novità fiscali

Disposizioni in materia di collaborazione volontaria per l'emersione di redditi prodotti all'estero. Indicazioni operative.


Con la circolare n. 12/E del 13 giugno 2018 l'Agenzia delle Entrate fornisce le prime indicazioni operative per accedere alla nuova forma di collaborazione volontaria, disciplinata dall'art. 5-septies del decreto-legge n. 148/2017. Si tratta della procedura dedicata e riservata ai contribuenti residenti fiscalmente in Italia, rientrati dopo aver svolto in via continuativa un'attività di lavoro dipendente o autonomo all'estero, in quanto in precedenza iscritti all'Aire o frontalieri. La norma consente di regolarizzare le attività depositate e le somme detenute all'estero in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale. Questa mini-voluntary presenta regole profondamente diverse dall'istituto della collaborazione volontaria previsto dalla legge n. 186/2014. Il documento di prassi amministrativa intende fornire le indicazioni operative per accedere a questa procedura i cui termini scadono il 31 luglio 2018.



Il legislatore ha chiarito che possono essere regolarizzate le 'attività depositate' e le 'somme detenute su conti correnti e sui libretti di risparmio' all'estero alla data del 6 dicembre 2017 per le quali sussistono gli obblighi di monitoraggio fiscale. Per individuare le attività oggetto di regolarizzazione si può fare riferimento alle istruzioni di compilazione del quadro RW dei modelli dichiarativi dei redditi delle persone fisiche. L'accesso alla procedura è consentito se, alla data del 6 dicembre 2017, il contribuente abbia ancora in essere con l'intermediario il rapporto finanziario relativo alle attività e alle somme da regolarizzare. Non rientrano quindi nell'ambito della procedura le attività di cui ai rapporti chiusi prima di tale data né quelle attività detenute in uno Stato estero diverso da quello di origine del reddito di lavoro autonomo o dipendente. La procedura non è utilizzabile per gli immobili. Anche i redditi di carattere immobiliare e l'Ivie non possono godere dei benefici della mini-voluntary, mentre le somme derivanti dalla vendita degli immobili sono ammesse. Risultano regolarizzabili anche tutte le violazioni reddituali connesse alle attività finanziarie relative alle annualità per le quali vi sia una violazione del monitoraggio fiscale. Anche l'Ivafe deve essere necessariamente ricompresa nell'ambito della procedura.



La mini-voluntary non può trovare applicazione per le somme e le attività già oggetto di voluntary. Tuttavia il documento chiarisce che il mancato perfezionamento della procedura in presenza di cause di inammissibilità, o in caso di improcedibilità non può avere l'effetto di precludere l'accesso alla procedura in esame. Sono invece escluse dalla procedura le attività già oggetto di voluntary disclosure non perfezionatasi per mancato pagamento delle somme risultanti dall'invito all'adesione nei 15 giorni antecedenti la data fissata per il contraddittorio e/o in caso di mancata adesione, nonché nell'ipotesi di mancato versamento delle somme dovute in base agli atti di cui il contribuente istante era destinatario o che aveva sottoscritto. Per tale ipotesi il legislatore ha previsto una specifica disciplina applicabile ad entrambe le edizioni della voluntary disclosure, in base alla quale l'Agenzia notifica, anche in deroga agli ordinari termini per l'accertamento e per la notifica dell'atto di contestazione, un avviso di accertamento e un nuovo atto di contestazione con la rideterminazione delle sanzioni entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di notificazione dell'invito a comparire nel caso di accertamento con adesione o a quello di redazione dell'atto di adesione o di notificazione dell'atto di contestazione.
L'accesso alla mini-voluntary è esclusa se il contribuente ha ricevuto la notifica di avvisi di accertamento o atti di contestazione inerenti le attività e le annualità da regolarizzare. Tra le cause di inammissibilità non rientrano, invece, la notifica di inviti, richieste e questionari né gli inviti al contraddittorio o la consegna di un pvc. Inoltre, non costituiscono cause di inammissibilità le comunicazioni derivanti dalla liquidazione automatizzata e dal controllo formale delle dichiarazioni.



I soggetti autorizzati ad accedere alla mini-voluntary sono le persone fisiche che sono state residenti all'estero e iscritte all'Aire e sono rientrati in Italia. Parimenti interessati gli ex frontalieri che abbiano prestato la propria attività lavorativa, in via continuativa, all'estero. Per accedere alla procedura basta che i presupposti soggettivi e oggettivi si siano verificati per almeno un periodo di imposta potenzialmente regolarizzabile. Non è necessario che gli obblighi di monitoraggio debbano necessariamente essere assolti dal soggetto interessato alla data di entrata in vigore della legge. Alla procedura di regolarizzazione possono accedere anche gli eredi delle categorie di soggetti sopra evidenziati.



La procedura di regolarizzazione riguarda i periodi di imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono decaduti i termini per la contestazione e per l'accertamento delle violazioni oggetto della procedura. In via ordinaria vi rientrano le violazioni commesse per i periodi di imposta dal 2012 al 2016 e le eventuali violazioni dichiarative ai fini delle imposte sui redditi e/o dell'Ivafe, commesse per i periodi di imposta dal 2013 al 2016, mentre in caso di omessa presentazione della dichiarazione possono essere regolarizzate anche le violazioni della medesima specie commesse per il periodo d'imposta 2012.



Come anticipato, per accedere alla procedura il contribuente deve presentare, per via telematica, l'istanza entro il 31 luglio 2018, utilizzando il modello approvato con il provvedimento del 1° giugno 2018. La domanda si considera presentata nel momento in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione è costituita dalla comunicazione della stessa Agenzia attestante l'avvenuta ricezione. Con un'istanza integrativa, da presentare sempre entro il 31 luglio 2018, il contribuente può rettificare o integrare una richiesta già presentata.



La richiesta di accesso alla procedura deve essere corredata da una relazione di accompagnamento, anch'essa da trasmettere entro il 31 luglio 2018. La relazione deve indicare:

• L'ammontare delle attività finanziarie depositate e delle somme detenute oggetto di regolarizzazione e i dati rilevanti per la loro determinazione;

• L'ammontare dei redditi di lavoro dipendente e/o autonomo prodotti all'estero;

• Il corrispettivo della vendita dei beni immobili posseduti nello Stato estero di prestazione della propria attività lavorativa in via continuativa;

• Il valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 ovvero, nel caso in cui il suddetto valore sia a tale data pari a zero o negativo, al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente al 2016 con valore e giacenza superiori a zero;

• L'individuazione degli eventuali maggiori imponibili, rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e/o dell'Ivafe, in relazione ai quali sono state commesse violazioni dichiarative da regolarizzare con la procedura.



La procedura si perfeziona con il versamento del 3%, a titolo di imposte, sanzioni ed interessi, del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 delle somme oggetto di regolarizzazione. Il versamento può avvenire in un'unica soluzione entro il 30 settembre 2018, oppure ripartito in tre rate mensili di pari importo; in tal caso, il pagamento della prima rata deve essere effettuato comunque entro il 30 settembre 2018 e le successive rate saranno maggiorate di un importo a titolo di interessi, calcolato al saggio legale attualmente in vigore pari allo 0,3% annuo.

Ai fini del versamento non è possibile avvalersi della compensazione.

(Vedi circolare n. 12 del 2018)