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Novità fiscali

Utilizzo in compensazione di un credito inesistente, già recuperato in ambito accertativo e sanzionato


Con la risoluzione n. 36/E dell'8 maggio 2018 l'Agenzia delle Entrate risponde ad un quesito formulato dall'ufficio Accertamento di una Direzione Regionale in merito al trattamento sanzionatorio da adottare a seguito dell'utilizzo in compensazione dei crediti Iva inesistenti, già recuperati in ambito accertativo e sanzionati per illegittima detrazione e infedele dichiarazione. L'ufficio ha chiesto di chiarire se, nell'ipotesi prospettata, debba essere irrogata anche l'ulteriore sanzione di cui all'art. 13, comma 5, del Dlgs 471/1997.
La riforma del sistema sanzionatorio amministrativo, introdotta proprio all'articolo 13 del decreto legislativo citato, ha portato una definizione normativa di credito inesistente e uno specifico regime sanzionatorio dedicato agli omessi versamenti. Si definisce inesistente il credito al quale manca il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli.
Dal Decreto legislativo 471/1997 e dal decreto legge 185/2008 emerge la volontà del legislatore di dettare una disciplina speciale per sanzionare e recuperare il credito che, artificiosamente creato, è stato utilizzato in compensazione nei modelli F24. In tal caso, poiché l'inesistenza del credito non è riscontrabile partendo dal controllo delle dichiarazioni fiscali, le modalità di recupero dello stesso non possono che essere la notifica di apposito atto di recupero. Viceversa, laddove il credito inesistente da eccedenze d'imposta sia stato esposto in dichiarazione e successivamente utilizzato, si deve procedere unicamente con l'emissione dell'atto di accertamento in rettifica della dichiarazione. Dopo le modifiche del Decreto legislativo 158/2015, detta sanzione è stata 'aggravata' qualora la violazione venga realizzata mediante l'utilizzo di fatture false o mediante artifici o raggiri.
Nella fattispecie prospettata non deve essere sanzionato, in aggiunta a quanto recuperato in ambito accertativo e sanzionato quale infedele dichiarazione ed illegittima detrazione, anche il successivo utilizzo in compensazione del credito inesistente.

(Vedi risoluzione n. 36 del 2018)