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Novità fiscali

Iva. Modifiche alla disciplina della scissione dei pagamenti.


L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 9/E del 7 maggio 2018, illustra le novità, in vigore dal 1°gennaio 2018, che hanno interessato la disciplina della scissione dei pagamenti. Il documento di prassi amministrativa si sofferma sulle norme introdotte dal dl 148/2017 che hanno esteso l'ambito applicativo dello split payment. A partire dal 1°gennaio 2018 il meccanismo trova infatti applicazione alle operazioni effettuate nei confronti: degli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona; fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%; società controllate direttamente o indirettamente dagli enti sopra elencati e dalle società soggette allo split payment; società partecipate per una quota non inferiore al 70% da amministrazioni pubbliche e da enti società soggette allo split payment.
Il documento chiarisce in quali casi il meccanismo della scissione dei pagamenti trova applicazione.
Nel caso di società, le cui quote sono intestate a una società fiduciaria, la valutazione circa l'applicazione della disciplina deve essere effettuata con riferimento alla natura del soggetto a cui fanno capo le quote. Andrà verificato se il fiduciante rientri o meno nell'ambito dello split payment.
In merito alle modalità di liquidazione dei compensi e degli oneri accessori dovuti ai consulenti tecnici d'ufficio (Ctu), l'Agenzia sottolinea che tale compenso è posto a carico di tutte le parti in solido. Pertanto, la Pa, cioè l'amministrazione della giustizia, pur essendo riconducibile nell'ambito della scissione dei pagamenti, non effettua alcun pagamento del corrispettivo nei confronti del Ctu. La conseguenza è che l'Agenzia esclude l'applicabilità della disciplina della scissione dei pagamenti.
Per facilitare l'individuazione dei soggetti che rientrano nello split payment il Mef ha pubblicato alcuni elenchi che permettono ai soggetti passivi Iva di verificare le informazioni relative ai cessionari/committenti e stabilire se applicare o meno la scissione dei pagamenti. Il Dip. Finanze ha di recente chiarito che la disciplina dello split payment ha effetto solo a partire dalla data di effettiva inclusione del soggetto nell'elenco e della sua pubblicazione online. Questo significa che fino a quando l'ente non risulterà inserito nell'elenco aggiornato, non potrà considerarsi assoggettato allo split payment.
Per individuare se una Pa rientri o meno nel perimetro applicativo dello split payment, l'Indice delle pubbliche amministrazioni (Ipa) permette ai fornitori di verificare i riferimenti degli enti pubblici ai quali devono emettere fattura con il meccanismo della scissione. Nei casi dubbi le Pa possono fornire un documento attestante la loro riconducibilità al novero dei soggetti per i quali la scissione trova applicazione.

(Vedi circolare n. 9 del 2018)